Cassazione Civile, Ordinanza n. 12752/2024 del 09/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto in giudizio un intermediario assicurativo e le compagnie assicurative chiedendo, da un lato, l'accertamento della validità di una polizza assicurativa sottoscritta tramite l'agente e, dall'altro, il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali per avere scoperto successivamente che la polizza era falsa e che l'agente si era appropriato del premio versato. Dopo la definizione della lite con una delle compagnie, il tribunale aveva condannato l'altra compagnia al risarcimento, ritenendo sussistente la responsabilità della società ex art. 2049 c.c. La corte d'appello aveva confermato. In cassazione la compagnia ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 119 d.lgs. n. 209/2005, sostenendo che la documentazione sottoscritta evidenziava che si trattava solo di una proposta preliminare, che il pagamento era stato effettuato in modo anomalo e contro le istruzioni, e che quindi l'agente aveva agito per fini propri, interrompendo il nesso di occasionalità necessaria. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 1227 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, deducendo il concorso di colpa del contraente, che avrebbe sottoscritto acriticamente documenti parziali e pagato il premio in forme non previste. La Cassazione ha ritenuto inammissibili le censure di omesso esame del fatto decisivo per la presenza di doppia conforme e ha comunque qualificato le doglianze come richieste di rivalutazione del merito non consentite in sede di legittimità, osservando che il giudice di merito aveva già valutato allegazioni e prove e che la motivazione non era implausibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che le doglianze sul vizio di motivazione erano inammissibili perché proposte in presenza di doppia conforme e che, nella sostanza, i motivi miravano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Ha inoltre ritenuto corretto il giudizio di merito sulla responsabilità della compagnia assicuratrice ex art. 2049 c.c. e sulla mancata configurabilità del concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore del controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2049 c.c.
la responsabilità dei preponenti può essere affermata se il fatto dannoso dell'ausiliario si inserisce nell'ambito dell'attività affidatagli, secondo il nesso di occasionalità necessaria; la Corte non ha ravvisato errori nella valutazione di merito che lo aveva ritenuto sussistente
art. 119 d.lgs. n. 209/2005
è richiamato dalla ricorrente per sostenere che la documentazione contrattuale e le modalità di conclusione dell'operazione escludevano la responsabilità della compagnia, ma la censura è stata respinta
art. 1227 c.c.
la Corte ha confermato la mancata riduzione del risarcimento per concorso colposo del danneggiato, ritenendo non decisiva la dedotta negligenza del contraente
art. 360 n. 5 c.p.c.
il motivo è inammissibile quando, in presenza di doppia conforme, si denunci l'omesso esame di fatti decisivi in realtà mirandosi a una nuova valutazione del merito
art. 360 n. 3 c.p.c.
non può essere utilizzato per sollecitare una rivalutazione delle prove, ma solo per denunciare reali errori di sussunzione o interpretazione della norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di omesso esame di fatti decisivi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, perché l'apprezzamento del materiale probatorio appartiene al giudice di merito.
- Quando le decisioni di primo e secondo grado sono conformi nel percorso logico-argomentativo, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile nei limiti della c.d. doppia conforme.
- La responsabilità del preponente per il fatto dell'ausiliario richiede che la condotta dannosa sia collegata all'attività affidata, secondo il nesso di occasionalità necessaria; la mera allegazione che l'ausiliario abbia agito per fini propri non basta se il giudice di merito ha motivatamente ritenuto integrato tale nesso.
- Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. non può essere affermato in cassazione mediante una diversa lettura dei fatti, se il giudice di merito ha già esaminato le condotte rilevanti e ha escluso che esse abbiano efficacia causale o riduttiva del danno.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare uno per uno tutti gli elementi probatori non valorizzati, essendo sufficiente una motivazione che dia conto delle ragioni della decisione e che non sia manifestamente illogica o implausibile.
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