Ordinanza n. 1685/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti di diniego e di utilizzazione, scorrimento e cessione della graduatoria concorsuale per infermieri, con mancata cessione del candidato collocato alla posizione n. 415 in favore dell'AOU Federico II
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la nota dell'ASL Napoli 2 Nord recante il diniego espresso alla richiesta dell'AOU Federico II di utilizzare la graduatoria, nonché le deliberazioni con cui l'ASL ha disposto lo scorrimento della graduatoria e ceduto altri candidati, alcuni collocati in posizione deteriore, ad altre amministrazioni, inclusa l'AOU Federico II. Ha contestato la violazione dell'ordine di graduatoria e della lex specialis, l'omessa considerazione della sua posizione poziore rispetto ad altri candidati ceduti o assunti, l'assenza di motivazione sull'interesse pubblico al mancato accordo tra le amministrazioni e il diniego tacito alla richiesta dell'AOU Federico II. Ha inoltre chiesto l'accertamento del diritto a essere ceduto in utilizzazione secondo l'ordine di graduatoria, nonché l'acquisizione istruttoria dell'elenco delle cessioni, delle richieste degli enti utilizzatori, degli accordi tra amministrazioni, degli atti istruttori e dell'elenco aggiornato di rinunce, decadenze e assunzioni, lamentando la scarsa trasparenza della gestione della graduatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito nel merito le censure né ha accordato una sospensione specifica degli atti impugnati. All'esito del bilanciamento degli interessi contrapposti, ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere adeguatamente soddisfatte mediante la sollecita definizione del giudizio, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha quindi fissato l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 15 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55, comma 10, c.p.a.
Ritenuto, all’esito del complessivo bilanciamento dei contrapposti interessi, che le esigenze cautelari dedotte dal ricorrente possono essere adeguatamente soddisfatte ai soli fini della sollecita definizione del giudizio nel merito ex art. 55, comma 10 c.p.a.
Quando le esigenze cautelari possono essere soddisfatte attraverso la sollecita fissazione dell'udienza di merito, il giudice può adottare tale misura, senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle censure.
art. 63 c.p.a.
per il riesame del diritto del ricorrente... si chiede che il TAR, ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., ordini alle Amministrazioni resistenti di esibire
La norma è richiamata dal ricorrente a fondamento delle richieste istruttorie e di esibizione documentale; l'ordinanza non decide espressamente tali richieste.
art. 64 c.p.a.
per il riesame del diritto del ricorrente... si chiede che il TAR, ai sensi degli artt. 63 e 64 c.p.a., ordini alle Amministrazioni resistenti di esibire
La norma è richiamata dal ricorrente a fondamento delle richieste istruttorie e di esibizione documentale; l'ordinanza non decide espressamente tali richieste.
art. 65 c.p.a.
in via istruttoria ex artt. 63, 64 e 65 c.p.a.
La norma è richiamata dal ricorrente nell'ambito delle richieste istruttorie; l'ordinanza non contiene una specifica statuizione sul relativo accoglimento o rigetto.
art. 3, comma 61, l. 350/2003
eventuali accordi tra amministrazioni ex art. 3, comma 61, l. 350/2003
La disposizione è indicata dal ricorrente quale base normativa degli eventuali accordi tra amministrazioni per l'utilizzazione o la cessione della graduatoria; la sua applicazione non è esaminata nel merito.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando il bilanciamento degli interessi consente di soddisfare adeguatamente le esigenze del ricorrente mediante la sollecita definizione del giudizio, il giudice amministrativo può fissare l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una misura cautelare sospensiva specifica.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una misura cautelare idonea quando la tutela richiesta non impone, allo stato, la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.
Come è indicizzato
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