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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30614/2025 del 12/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/04/2025 che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del 05/03/2025; si deduceva vizio cumulativo della motivazione (artt. 275 e 303 c.p.p.) perché la Corte avrebbe erroneamente ritenuto irrevocabile la sentenza in relazione all'aggravante ex art. 80 DPR n. 309/90 (la Cassazione aveva invece annullato la sentenza rispetto a tale aggravante), con conseguente errata determinazione del termine massimo della custodia cautelare (secondo il ricorrente 4 anni anziché 6) e errata computazione di periodi di sospensione (in particolare un periodo di 362 giorni del 01/07/2022); inoltre si contestava la permanenza delle esigenze cautelari, posto che l'applicazione originaria della misura era motivata anche da fattori poi esclusi in appello (reato associativo e agevolazione della consorteria Bellocco) e che sono trascorsi otto anni dai fatti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che l'annullamento con rinvio relativo all'aggravante ex art. 80 DPR 309/90 non incida sui termini massimi applicabili alla custodia cautelare nel caso di specie, correttamente individuati in sei anni, ai quali vanno aggiunte le sospensioni già computate (360 + 362 giorni), con scadenza del termine fissata al 20/11/2027; anche assumendo il termine massimo di quattro anni, con le sospensioni la scadenza sarebbe comunque il 20/11/2025. Sull'elemento delle esigenze cautelari la censura è stata ritenuta generica e non ha dato conto della motivazione di merito che aveva rilevato la perdurante concretezza e attualità del pericolo cautelare. Conseguentemente il ricorso è respinto, il ricorrente è condannato alle spese processuali e disposti adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro per il vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto infondata la censura relativa a carenze motivazionali.

  • art. 303 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al vizio cumulativo della motivazione; la Corte ha ritenuto che non ricorra tale vizio.

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990

    Aggravante considerata ai fini del calcolo del termine massimo della custodia cautelare; la Corte ha ritenuto che l'annullamento con rinvio sull'aggravante non incida sui termini massimi applicabili nel caso concreto (termine massimo individuato in sei anni).

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato in relazione al reato associativo per cui era stata originariamente disposta la custodia cautelare; la Corte ha osservato le vicende processuali ma non ha ritenuto superflue le esigenze cautelari alla luce della motivazione di merito.

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Richiamato per il reato contestato (capo 15); la pronuncia di merito ha confermato la condanna per tale capo, giustificando la persistenza della misura.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposto l'adempimento di cancelleria previsto dalla norma dopo il rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'annullamento parziale di una sentenza penale (ad es. su un'aggravante) non determina automaticamente la riduzione del termine massimo legale della custodia cautelare: occorre verificare la natura e l'efficacia del giudicato cautelare e se l'annullamento riguarda profili che effettivamente incidono sul computo definitivo dei termini.
  • Le sospensioni dei termini vanno documentate e motivate; è fondamentale verificare chi ha disposto la sospensione e in quale fase processuale ricade (fase di merito vs fase cautelare), perché alcune sospensioni si computano per l'aumento del termine massimo della custodia cautelare e altre no.
  • Per contestare la permanenza delle esigenze cautelari è necessario fornire una confutazione specifica e puntuale delle argomentazioni del giudice di merito: mere asserzioni generiche non sono sufficienti a superare la motivazione che attesta la concretezza e attualità del pericolo cautelare.
  • In impugnazioni cautelari è utile chiedere espressamente al giudice la quantificazione dettagliata dei termini e delle sospensioni applicate (date, durata, autorità che le ha disposte), per poter calcolare con precisione la scadenza del termine massimo e sostenere eventuali istanze di cessazione o attenuazione della misura.
  • Quando la misura cautelare è stata originariamente adottata anche per circostanze poi escluse in sede di merito, va comunque valutata la presenza di altri elementi attuali che giustifichino la custodia: l'interesse difensivo deve specificare perché tali altri elementi non sussistono più.

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