Ordinanza n. 543/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della Determinazione n. 186 del 3 marzo 2026, con la quale A.R.I.A. S.p.A. ha disposto l’aggiudicazione del Lotto 1 della “procedura aperta multilotto ai sensi dell’art. 71 del D. Lgs. n. 36 del 2023 per la conclusione, per ciascun lotto, di una convenzione finalizzata alla fornitura di set in TNT sterile e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.” (C.I.G. B70B3C90B5 e C.I.G. B70B3CA188) in favore della Chemil S.r.l. comunicata in data 5 marzo 2026; - della proposta di aggiudicazione prot. IA.2026.0021269 del 2 marzo 2026, nella parte in cui propone l’aggiudicazione del Lotto 1 in favore della società Chemil S.r.l.; - dei verbali di gara e, in particolare, dei verbali di seduta riservate n. 7 del 27 ottobre 2025, n. 8 del 19 novembre 2025 e n. 9 del 4 dicembre 2025, nei quali la Commissione giudicatrice ha proceduto alla valutazione tecnica delle offerte presentate per il Lotto 1, ritenendo conforme ai requisiti di minima previsti dalla lex specialis di gara l’offerta tecnica presentata dalla Chemil S.r.l., con conseguente ammissione della stessa ai fini della valutazione; - dei verbali di gara contenenti l’attribuzione dei punteggi tecnici relativi ai requisiti premiali per il Lotto 1 e delle relative valutazioni ivi espresse dalla Commissione giudicatrice ai fini della determinazione dei punteggi tecnici assegnati; - di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso; - e per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e per l’accoglimento della domanda di subentro nel medesimo qui espressamente formulata ed a cui il ricorrente si dichiara sin d’ora disponibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 di una procedura aperta multilotto per la fornitura di set in TNT sterile e servizi connessi agli enti del Servizio Sanitario Regionale
Esito
La controversia
Apogeo S.r.l. Società Benefit ha impugnato l’aggiudicazione del Lotto 1 disposta da A.R.I.A. S.p.A. in favore di Chemil S.r.l., nonché la proposta di aggiudicazione, i verbali di gara e le valutazioni della Commissione giudicatrice relative all’ammissione dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria e all’attribuzione dei punteggi tecnici premiali. Ha chiesto anche, ove il contratto fosse stato stipulato, la declaratoria di inefficacia e il subentro nell’esecuzione della commessa. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a evidenziare che la controversia riguarda la conformità dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria ai requisiti minimi della lex specialis e l’attribuzione dei punteggi tecnici.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare con una valutazione conclusiva del fumus boni iuris e del periculum in mora. Ha ritenuto che le questioni giuridiche, anche in considerazione degli interessi coinvolti, richiedessero un esame più approfondito di quello sommario proprio della fase cautelare e dovessero essere rinviate alla fase di merito. Per tale ragione ha escluso la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e ha fissato l’udienza pubblica del 5 novembre 2026. Il Collegio ha inoltre rilevato la possibilità di subentro della ricorrente nell’esecuzione della commessa in caso di eventuale accoglimento del ricorso nel merito, avuto riguardo alla tipologia dell’affidamento. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
La procedura di gara oggetto di controversia è qualificata come procedura aperta ai sensi della disposizione citata.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale base processuale della trattazione della domanda cautelare, senza che l’ordinanza ne espliciti ulteriormente l’interpretazione.
art. 25 c.p.a.
È richiamato per il domicilio delle parti, senza statuizioni interpretative.
Massime di principio
- Quando le questioni giuridiche e gli interessi coinvolti richiedono un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare, il giudice amministrativo può rinviare la valutazione alla fase di merito, senza definire immediatamente il giudizio con sentenza in forma semplificata.
- Nelle controversie relative all’aggiudicazione di una fornitura, la possibilità di subentro del concorrente ricorrente può essere valutata in relazione alla tipologia dell’attività oggetto dell’affidamento; tale possibilità rileva ai fini della successiva decisione di merito, ma non comporta anticipatamente l’accoglimento della domanda cautelare.
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