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Sentenza

Sentenza n. 1019/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza N. 771/2024 emessa dal Tribunale di Monza-Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202503454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o ritardata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 771/2024

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditori del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, n. 771/2024. Nel corso dell'udienza camerale del 26 febbraio 2026 il loro difensore ha dichiarato che il Ministero aveva dato piena esecuzione alla sentenza nel mese di gennaio 2026, chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la condanna del Ministero alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatte le pretese dei ricorrenti a seguito dell'avvenuta ottemperanza al giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero, quale parte virtualmente soccombente, e liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali del 15% e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La piena soddisfazione delle pretese azionate nel corso del giudizio consente al giudice amministrativo di dichiarare cessata la materia del contendere.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 93 c.p.c.

    Richiamato quale base normativa per la distrazione delle spese a favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e soddisfa pienamente le pretese del ricorrente nel corso del processo, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • In caso di sopravvenuta piena esecuzione del giudicato, le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione quale parte virtualmente soccombente, anche se la definizione del giudizio avviene per cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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