Ordinanza n. 2397/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della domanda di emersione adottato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione
Esito
Favorevole al resistente (ministero e prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il procedimento era stato avviato e il lavoratore era stato convocato dall'ufficio procedente il 1° luglio 2021 per la definizione della procedura, ma in tale occasione sia il lavoratore sia il datore di lavoro risultavano assenti senza giustificato motivo. Il giudice ha inoltre rilevato che la mera promessa di assunzione non possiede i requisiti richiesti dall'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e che dagli atti non risultava costituito un pregresso rapporto di lavoro.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficienti profili di fondatezza, ritenendo ostativi, allo stato degli atti, l'assenza ingiustificata di entrambe le parti alla convocazione fissata dall'ufficio e la mancanza di prova della costituzione di un rapporto di lavoro pregresso. La mera promessa di assunzione è stata ritenuta inidonea a integrare la fattispecie prevista dall'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata nella fase incidentale secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa.
art. 103, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
La mera promessa di assunzione non integra i requisiti della fattispecie normativa di emersione; rileva inoltre, nel caso esaminato, la mancata costituzione di un pregresso rapporto di lavoro.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, la mera promessa di assunzione non è sufficiente a integrare i requisiti della fattispecie normativa.
- L'assenza ingiustificata sia del lavoratore sia del datore di lavoro alla convocazione fissata dall'ufficio procedente può essere valorizzata, in sede cautelare, quale elemento contrario alla fondatezza della domanda di emersione.
- In sede cautelare, la mancanza di elementi documentali dai quali risulti la costituzione di un pregresso rapporto di lavoro impedisce di ravvisare sufficienti profili di fondatezza del ricorso contro il diniego dell'emersione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 22 apr 2026Ordinanza n. 251/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 22 apr 2026Ordinanza n. 252/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 22 apr 2026Ordinanza n. 253/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 22 apr 2026Ordinanza n. 254/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 22 apr 2026Ordinanza n. 255/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 22 apr 2026Ordinanza n. 256/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →