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Ordinanza

Ordinanza n. 2397/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603737

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della domanda di emersione adottato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l'Immigrazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero e prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego della domanda di emersione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il procedimento era stato avviato e il lavoratore era stato convocato dall'ufficio procedente il 1° luglio 2021 per la definizione della procedura, ma in tale occasione sia il lavoratore sia il datore di lavoro risultavano assenti senza giustificato motivo. Il giudice ha inoltre rilevato che la mera promessa di assunzione non possiede i requisiti richiesti dall'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, e che dagli atti non risultava costituito un pregresso rapporto di lavoro.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di sufficienti profili di fondatezza, ritenendo ostativi, allo stato degli atti, l'assenza ingiustificata di entrambe le parti alla convocazione fissata dall'ufficio e la mancanza di prova della costituzione di un rapporto di lavoro pregresso. La mera promessa di assunzione è stata ritenuta inidonea a integrare la fattispecie prevista dall'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni equitative.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata nella fase incidentale secondo i presupposti propri della tutela cautelare amministrativa.

  • art. 103, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77

    La mera promessa di assunzione non integra i requisiti della fattispecie normativa di emersione; rileva inoltre, nel caso esaminato, la mancata costituzione di un pregresso rapporto di lavoro.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 4, del d.l. n. 34/2020, la mera promessa di assunzione non è sufficiente a integrare i requisiti della fattispecie normativa.
  • L'assenza ingiustificata sia del lavoratore sia del datore di lavoro alla convocazione fissata dall'ufficio procedente può essere valorizzata, in sede cautelare, quale elemento contrario alla fondatezza della domanda di emersione.
  • In sede cautelare, la mancanza di elementi documentali dai quali risulti la costituzione di un pregresso rapporto di lavoro impedisce di ravvisare sufficienti profili di fondatezza del ricorso contro il diniego dell'emersione.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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