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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01345/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (magistratura di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di liberazione anticipata, limitatamente ai periodi di detenzione dal 12/11/2019 al 12/05/2020 e dal 12/11/2020 al 12/05/2021. Il ricorrente ha denunciato violazioni di legge con due censure: con il primo motivo ha dedotto, in modo ritenuto generico, asseriti difetti di contestazione nei procedimenti disciplinari richiamati e la mancata considerazione della loro specifica deduzione; con il secondo motivo ha prospettato una rivalutazione del merito, contestando gli apprezzamenti del giudice di sorveglianza sull'idoneità dei fatti oggetto di quei procedimenti disciplinari a incidere negativamente sul percorso rieducativo, ritenendo invece che tali fatti avrebbero interrotto i progressi positivi registrati in altri periodi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando la manifesta infondatezza delle censure: il primo motivo era generico e non dimostrava né vizi di contestazione nei procedimenti disciplinari né l'omessa considerazione delle deduzioni difensive; il secondo motivo tendeva invece a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, contro una motivazione già espressa e congrua sull'idoneità dei fatti disciplinari a escludere il riconoscimento della liberazione anticipata nei periodi indicati. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • liberazione anticipata

    istituto penitenziario la cui concessione richiede una valutazione del concreto percorso rieducativo del detenuto nei periodi considerati

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In tema di liberazione anticipata, il giudice di sorveglianza può negare il beneficio quando i fatti emergenti da procedimenti disciplinari risultino incompatibili con il positivo percorso rieducativo del detenuto nei periodi oggetto di valutazione.
  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una richiesta di nuova valutazione del merito degli apprezzamenti compiuti dal giudice di sorveglianza.
  • Le doglianze che contestano asseriti vizi di contestazione o di motivazione devono essere specifiche e autosufficienti; la mera affermazione generica di irregolarità non è idonea a scalfire la decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieLiberazione anticipataImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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