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Sentenza

Sentenza n. 6741/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare: 1) del D.M. 1 luglio 2022, n. 1110 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato IMAT a.a. 22/23 e dei relativi allegati; 1 bis) del medesimo D.M. anche nella parte in cui dispone (art. 2) che la prova di ammissione “è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di Cambridge Assessment”; 1 ter) del medesimo D.M. nella parte in cui dispone che “la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti” così distinti “dieci (10) quesiti di cultura generale; dieci (10) di ragionamento logico; quindici (15) di biologia; quindici (15) di chimica; dieci (10) di fisica e matematica” nonché del Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755 che, stante quanto appare pur se non conosciuto, avrebbe comportato la determinazione circa l'aumento delle domande di cultura generale da 2 a 10 e la riduzione delle domande di logica da 20 a 10 oltre all'inserimento dei quesiti riguardanti Cittadinanza e Costituzione; 2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 1110/22 e il Decreto del Ministero del 12 dicembre 2018, prot. n. 34755, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati; 3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe; 4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”; 5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria IMAT per l'a.a. 2022/23 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 14 ottobre 2022, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente; 6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto; 7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente; 8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; 9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; 10 del D.M. 1110/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce; 11) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; 12) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica; 13) del D.M. n. 1055/22 inerente la definizione dei posti disponibili in Medicina nella parte in cui limita a soli 14.740 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e inglese e del Decreto ministeriale D.M. n. 1054/22 inerenti la definizione dei posti disponibili in Medicina, Odontoiatria nella parte in cui limita a soli 1.3301 il numero dei posti banditi per Odontoiatria anche in lingua inglese; 14) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto” e nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”; 15) del decreto ministeriale non conosciuto con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; 16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente; per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202215859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Graduatoria nazionale di merito e ulteriori atti della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria in lingua inglese per l'anno accademico 2022/2023, nella parte in cui la candidata risultava non ammessa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria nazionale e gli atti presupposti e consequenziali della procedura di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria in lingua inglese per l'anno accademico 2022/2023, deducendo l'illegittimità delle modalità di svolgimento della prova, della struttura e dei contenuti dei quesiti, della determinazione dei posti disponibili, degli atti organizzativi e regolamentari della procedura, nonché del diniego di ammissione. Ha inoltre chiesto l'ammissione al corso in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. Prima della discussione, la ricorrente ha dichiarato, con nota depositata il 22 gennaio 2026, di non avere più interesse alla decisione poiché nelle more aveva ottenuto il bene della vita perseguito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente, avendo ottenuto nelle more l'ammissione al corso o comunque il bene della vita richiesto, non aveva più un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio di annullamento. Il Collegio ha richiamato il principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo, e ha preso atto della dichiarazione della ricorrente. Le spese di lite sono state compensate tra le parti in considerazione della natura della controversia e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    per la condanna in forma specifica

    La ricorrente aveva formulato una domanda subordinata di condanna in forma specifica e, ove occorresse, di risarcimento; la sentenza non esamina nel merito tali domande, essendo venuto meno l'interesse alla definizione del gravame.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato nell'intestazione processuale in relazione alla trattazione della causa; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, quando viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
  • Il principio dispositivo opera anche nel processo amministrativo: il giudice deve conformarsi alla dichiarazione della parte che rappresenti il venir meno dell'interesse alla definizione del giudizio, salvo che residuino questioni da decidere autonomamente.
  • L'ottenimento nelle more del giudizio del bene della vita richiesto mediante l'azione amministrativa rende improcedibile la domanda di annullamento degli atti che avevano impedito o limitato il conseguimento di quel bene.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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