Cassazione Civile, Ordinanza n. 25302/2025 del 16/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da una domanda risarcitoria che, secondo la ricostruzione della ricorrente, era stata inizialmente proposta in via stragiudiziale e poi giudizialmente da un soggetto cedente nei confronti della società poi divenuta debitrice ceduta. La cessione del credito, comprensiva anche del credito oggetto di lite, era stata dedotta come perfezionata in forza del consenso intervenuto in data anteriore alla notifica al debitore, con comunicazione inviata mediante raccomandata. Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione attiva, ritenendo non provata in modo idoneo la cessione del credito litigioso; la Corte d’appello aveva respinto il gravame, qualificando il credito come credito futuro e quindi non cedibile con le modalità utilizzate. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 1264, 1265 e 2914 c.c., sostenendo che la notifica della cessione serve solo a renderla opponibile al debitore ceduto e che, ai fini dell’art. 1264 c.c., è sufficiente l’invio della raccomandata, non essendo necessarie le formalità degli artt. 138 ss. c.p.c.; ha inoltre dedotto omesso esame dei motivi di appello ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Con il secondo motivo ha contestato la qualificazione del credito come futuro, affermando che sarebbe comunque ammissibile la cessione di un credito futuro o anche meramente sperato, e che in ogni caso il negozio resterebbe valido anche se gli effetti si producono solo alla futura maturazione del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito le questioni sulla cessione del credito, perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per violazione del requisito di specificità e completezza dell’esposizione sommaria dei fatti di causa imposto dall’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la Corte, il ricorso non ricostruiva in modo sufficiente lo svolgimento del giudizio, la causa petendi, il petitum, le posizioni delle parti e la motivazione dei precedenti gradi di merito; tali elementi non possono essere desunti per estrapolazione dai motivi di ricorso, perché ciò comporterebbe una indebita attività integrativa riservata al ricorrente. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui tale requisito non è meramente formale, ma è funzionale a consentire una conoscenza chiara e completa della controversia e a permettere alla Cassazione di comprendere dall’atto, senza ricorrere ad elementi esterni, l’origine e l’oggetto della lite e le censure rivolte alla sentenza impugnata. Ha inoltre escluso che tale interpretazione contrasti con gli artt. 24 e 111 Cost. o con l’art. 6 CEDU, richiamando anche la giurisprudenza della Corte EDU. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
I motivi erano formalmente prospettati come violazione di legge e omesso esame, ma la Corte non è entrata nel merito perché il ricorso era viziato in radice per difetto di autosufficienza e specificità.
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti di causa, delle vicende processuali, delle domande e difese delle parti e delle decisioni di merito; la mancanza di tali elementi comporta inammissibilità.
art. 1264 c.c.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere che la notifica della cessione rende solo opponibile al debitore il trasferimento del credito e che può avvenire mediante raccomandata.
art. 1265 c.c.
È richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina dell’opponibilità della cessione del credito.
art. 2914 c.c.
È richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sull’opponibilità della cessione.
art. 138 c.p.c.
È evocato dalla ricorrente per escludere che la notifica della cessione debba seguire le formalità proprie degli atti processuali.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio con il relativo rito accelerato.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che il requisito di specificità del ricorso per cassazione violi il diritto di difesa.
art. 111 Cost.
La Corte esclude che il requisito di cui all’art. 366 c.p.c. contrasti con il giusto processo.
art. 6 CEDU
La Corte afferma la compatibilità del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti con la giurisprudenza convenzionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
È richiamato quale norma che ha inserito il comma 1-quater dell’art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione l’esposizione sommaria dei fatti di causa deve consentire, da sola, di comprendere l’origine della controversia, le domande proposte, le difese svolte e la decisione dei giudici di merito; non è sufficiente demandare alla Corte una ricostruzione per estrapolazione dei fatti dai motivi.
- Il requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. non è un formalismo, ma una regola funzionale all’autosufficienza del ricorso e al corretto esercizio della funzione nomofilattica della Corte di cassazione.
- La mancanza di una ricostruzione chiara del processo e della materia del contendere rende inammissibile il ricorso, anche se i motivi formalmente richiamano violazioni di legge o omesso esame di fatti decisivi.
- Il ricorso per cassazione deve essere redatto in modo da permettere alla Corte di individuare senza integrazioni esterne le questioni devolute e la portata delle censure, pena l’inammissibilità.
- La compatibilità del requisito di specificità del ricorso con il diritto di difesa e con il giusto processo è affermata alla luce della sua prevedibilità, della sua funzione selettiva e del fatto che il difensore cassazionista è professionalmente tenuto a conoscerne la disciplina.
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