Cassazione Penale, Sentenza n. 26192/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Non è stata invece applicata la sanzione pecuniaria, tenuto conto che dopo la presentazione del ricorso la misura della custodia cautelare è stata sostituita con altra meno afflittiva. Decisione del 27/06/2025.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 15/04/2025 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere (esecuzione di mandato di cattura estradizionale per frode commerciale, associazione e frode contro il Governo). I motivi dedotti erano: (i) violazione dell'art. 718 c.p.p. e nullità per mancanza di contraddittorio su una nota del Ministro della Giustizia del 14/04/2025 acquisita dopo l'udienza (richiesta di nullità ex art. 178, lett. c) c.p.p.); (ii) violazione dell'art. 715, comma 2, c.p.p. e carenza di motivazione sulla valutazione del pericolo di fuga, contestando l'accertamento della Corte circa capacità di utilizzo di tecnologia a distanza e accessi abusivi (sostenendo che tali accessi sarebbero stati compiuti da altro soggetto e che non risultano atti che provino la disponibilità di mezzi tecnologici o la mancata radicazione in Italia). Successivamente è stata poi presentata rinuncia al ricorso il 24/06/2025.
Norme richiamate
art. 718 cod. proc. pen.
Il ricorrente ha denunciato violazione per mancato contraddittorio relativamente a documento acquisito dopo l'udienza; la censura riguarda la correttezza procedurale nell'apporto di nuovi documenti decisivi.
art. 178 lett. c) cod. proc. pen.
art. 178, lett. c) c.p.p.
Si è invocata la nullità dell'atto per violazione del diritto al contraddittorio (nullità dedotta ma non decisiva alla luce della successiva rinuncia).
art. 715, comma 2, cod. proc. pen.
Contestata la carenza di motivazione sul pericolo di fuga; la norma richiede valutazione motivata dei presupposti per mantenere misure cautelari afflittive.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per rinuncia, applicando questa disposizione che disciplina l'inammissibilità per mancanza di interesse o per rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla condanna alle spese: l'art. 616 non prevede distinzioni tra ipotesi di inammissibilità contemplate da altri articoli, giustificando la condanna alle spese.
art. 606, comma 3 e richiamo giurisprudenziale
art. 606, comma 3 c.p.p.; sentenza Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023 (Belviso)
Il riferimento giurisprudenziale è usato per spiegare il criterio di parità di trattamento tra diverse ipotesi di inammissibilità ai fini della condanna alle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso in Cassazione comporta generalmente la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 c.p.p. e può tradursi nella condanna al pagamento delle spese processuali.
- Se, dopo la proposizione del ricorso, mutano le condizioni di fatto (es. sostituzione della misura cautelare con una meno afflittiva), la Corte può decidere di non irrogare la sanzione pecuniaria nonostante l'inammissibilità per rinuncia.
- Le censure procedurali basate su acquisizione tardiva di documenti (presunta violazione del contraddittorio) devono essere tempestivamente e specificamente dedotte: la loro incidenza è però sopita se la parte rinuncia al gravame prima che la Corte entri nel merito.
- Nelle impugnazioni di misure cautelari è cruciale che il giudice motivi in modo concreto e specifico il pericolo di fuga; contestazioni generiche richiedono l'indicazione di quali elementi istruttori pregiudicano la valutazione.
- Quando si sostiene che atti o condotte attribuite all'estradando siano in realtà riferibili a terzi, occorre produrre elementi probatori (documenti, indagini) che consentano di mettere in discussione la fondatezza delle affermazioni del provvedimento impugnato.
- Dal punto di vista strategico, ritirare un ricorso può evitare un giudizio di merito sfavorevole ma espone alla condanna alle spese; valutare il rapporto costi/benefici e le possibili evoluzioni della situazione cautelare prima della rinuncia.
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