Cassazione Penale, Sentenza n. 31700/2023 del 20/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo cinque motivi: 1) erronea applicazione della legge penale sostenendo che l'occupazione di area condominiale non possa integrare violazione di domicilio (art. 614 c.p.) e che l'area fosse di fatto pubblica; 2) vizi di motivazione per contraddittorietà e valutazione errata delle testimonianze in relazione all'art. 633 c.p.; 3) errori materiali nella sentenza (data della revoca dell'autorizzazione al parcheggio indicata erroneamente, errata indicazione della qualifica lavorativa e del cognome) che avrebbero pregiudicato il diritto di difesa e richiesta rinnovazione dell'istruttoria; 4) dubbio sulla titolarità e sull'effettivo utilizzo dei veicoli indicati come occupanti l'area; 5) mancata assunzione di prova decisiva (riscontro di eventuale risposta alla diffida del 2015 inviata a D'Errico Anna). Con memoria il difensore ha inoltre sostenuto l'improcedibilità della querela per mancanza di procura speciale ai sensi dell'art. 336 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondati i motivi: il primo è stato respinto perché la Corte territoriale ha correttamente qualificato l'area condominiale come pertinenza non aperta al pubblico e tutelabile ai sensi dell'art. 614 c.p.; il secondo è inammissibile in quanto il ricorso brandisce prove e richieste di rivalutazione di fatto, non consentite in sede di legittimità; il terzo è generico e riguarda errori materiali privi di incidenza sulla decisione (alcuni già corretti); il quarto e il quinto sono aspecifici e non dimostrano la decisività delle circostanze invocate. Quanto alla questione della procura speciale, la Corte rileva che la querela era stata presentata personalmente dalla persona offesa, quindi il rilievo è infondato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese di procedimento e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 614 cod. pen.
norma richiamata nel testo come violazione di domicilio in relazione alle pertinenze della privata dimora
La Corte territoriale e la Cassazione hanno interpretato la norma estendendo la tutela alle pertinenze condominiali non aperte al pubblico e non accessibili a terzi senza consenso; la disponibilità esclusiva non è richiesta
art. 633 cod. pen.
richiamato come riferimento per la configurazione della fattispecie contestata (occupazione prolungata di spazio condominiale)
Usato dalla Corte di merito per qualificare la condotta nel quadro delle occupazioni illecite di aree comuni; la Cassazione ha ritenuto che le contestazioni su valutazione probatoria siano questioni di fatto non sindacabili in cassazione
art. 336 cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa in ordine all'obbligo di procura speciale per la presentazione della querela
La Corte ha osservato che la querela era stata presentata dalla persona offesa in proprio; pertanto la mancata procura speciale non rilevava nei fatti del processo
art. 122 cod. proc. pen.
richiamato nel testo in relazione ai requisiti formali della procura speciale (atto pubblico o scrittura privata autenticata; determinazione dell'oggetto e dei fatti)
La difesa ha invocato i requisiti dell'art. 122 per sostenere l'inammissibilità della querela se presentata tramite procuratore non conforme; la Corte ha ritenuto il rilievo inopportuno dato che la querela era personale
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato dalla difesa nella richiesta di assunzione di prova decisiva
La Corte ha ritenuto la richiesta generica e non ha ravvisato la specifica decisività della prova invocata ai fini della reintegrazione del ricorso
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
richiamato come limite di estensione del ricorso (ambito dei motivi consentiti)
Il ricorso è stato valutato anche nei limiti procedurali richiamati da tale disposizione; alcuni motivi sono stati ritenuti aspecifici o di fatto e quindi inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla condanna alle spese e al versamento in favore della cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità dovuta a profili di colpa nell'atto impugnatorio ha comportato la sanzione pecuniaria e il pagamento delle spese secondo quanto previsto dalla norma
Massime di principio
- Le aree condominiali non aperte al pubblico possono essere considerate pertinenze della privata dimora ai fini del reato di violazione di domicilio: la condivisione d'uso non esclude la tutela se l'accesso è limitato e richiede il consenso dei titolari
- In Cassazione non è consentito sollevare questioni che consistano nella rinnovata valutazione delle prove: il ricorso deve mirare a vizi di diritto o di motivazione formale e non a reinterpretazioni dei fatti
- Errori materiali o marginali nella motivazione (date, qualifiche, cognomi) non determinano l'annullamento se non incidono sul diritto di difesa o sulla fondatezza della decisione; vanno distinti dagli errori che travolgono il giudizio di merito
- Le eccezioni formali sulla legittimità della querela per assenza di procura speciale sono rilevanti solo se la querela è stata effettivamente presentata tramite rappresentante e la procura non rispetta i requisiti di legge; se la querela è personale la questione è priva di fondamento
- La richiesta di nuove prove in sede di legittimità richiede indicazione precisa della loro decisività ai sensi dell'art. 495 c.p.p.; generiche istanze probatorie sono inammissibili
- Se il motivo di ricorso è infondato o palesemente aspecifico, la Corte può dichiararlo inammissibile e comminare sanzioni pecuniarie per colpa nell'impugnazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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