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Sentenza

Sentenza del 25/09/2019 n. 23860 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva impugnato due avvisi di accertamento relativi agli anni 1998 e 1999, contestando il recupero a tassazione di IRPEG, IRAP e IVA con riferimento all'aumento del canone di locazione di 60 milioni di lire. Sosteneva che il maggiore canone fosse stato validamente concordato tra le parti mediante lettere e accordi modificativi, anche se privi di data certa, e che la normativa fiscale non imponesse necessariamente un documento scritto con data certa per dimostrare il costo. Con i motivi di ricorso per cassazione ha inoltre denunciato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e delle norme sulla deducibilità e detraibilità dei costi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la CTR non avesse deciso d'ufficio su una questione estranea al giudizio, ma avesse correttamente valutato la mancata prova del maggiore costo. Ha confermato che il contribuente deve dimostrare l'esistenza, l'inerenza e, se contestata, la coerenza economica del costo; la mera contabilizzazione non è sufficiente, essendo necessaria documentazione idonea a provarne importo, causale e coerenza economica. Nel caso concreto, le lettere non raccomandate e prive di data certa, insieme alle anomalie nelle variazioni del canone, non sono state ritenute sufficienti. Cromplasto S.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Individua i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha escluso che le censure della società evidenziassero violazioni di legge o anomalie motivazionali rilevanti, trattandosi principalmente di contestazioni sull'apprezzamento delle prove.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi entro i limiti della domanda e delle eccezioni delle parti. La CTR non lo ha violato, poiché la valutazione della documentazione e della prova del costo rientrava nell'oggetto della controversia.

  • Art. 2214 c.c.

    Prevede gli obblighi dell'imprenditore commerciale in materia di scritture contabili. La regolare tenuta della contabilità non esonera il contribuente dall'onere di documentare adeguatamente i costi registrati.

  • Art. 109 TUIR

    La deducibilità dei componenti negativi di reddito richiede che siano provati e riferibili all'attività d'impresa. La contabilizzazione, da sola, non dimostra l'effettività e la coerenza economica del costo.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 13 e 19

    Regolano la determinazione della base imponibile IVA e il diritto alla detrazione. Anche ai fini IVA il contribuente deve disporre di documentazione idonea a dimostrare l'effettività e l'ammontare dell'operazione.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 5

    Riguarda la determinazione della base imponibile IRAP. Il costo deve risultare effettivo e adeguatamente provato secondo le regole generali applicabili.

  • Artt. 1325 e 1350, n. 8, c.c.

    La Corte non ha ritenuto decisivo stabilire se la data certa fosse un requisito di validità del patto modificativo, poiché il rigetto dipendeva dalla mancata prova fiscale dell'esistenza, dell'importo e della coerenza economica del maggiore costo.

  • Art. 32 della legge n. 392 del 1978

    È stato richiamato dalla contribuente in relazione agli aumenti del canone di locazione, ma la Corte ha deciso la controversia sulla base dell'insufficienza probatoria, senza fondare il rigetto principalmente sulla conformità dell'aumento ai limiti di rivalutazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, comporta il versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • La semplice registrazione contabile di un costo non basta per ottenerne la deduzione fiscale o la detrazione IVA: il contribuente deve dimostrarne effettività, importo, causale, inerenza e, se contestata, coerenza economica.
  • Quando un costo deriva da modifiche successive a un contratto, è opportuno predisporre accordi scritti, sottoscritti e datati con modalità idonee a conferire data certa, oltre a conservarne la documentazione economica e contabile.
  • L'assenza di data certa non determina necessariamente l'invalidità civilistica dell'accordo, ma può rendere più difficile dimostrarne l'esistenza e l'effettiva riferibilità temporale in ambito tributario.
  • In presenza di variazioni contrattuali anomale, riduzioni o aumenti non adeguatamente giustificati, l'Amministrazione finanziaria può contestare il costo e il contribuente deve fornire una prova documentale e sostanziale particolarmente solida.
  • In cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione delle prove: se il giudice di merito ha motivato in modo non apparente e ha applicato correttamente i principi sull'onere della prova, la diversa lettura dei documenti non è sufficiente per impugnare la decisione.

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