Cassazione Penale, Ordinanza n. 04787/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata effettuata alcuna riqualificazione del fatto, né è intervenuta una decisione nel merito sulla diversa qualificazione tra rapina, tentativo di rapina e furto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato, censurava con il primo e il secondo motivo la sentenza di appello deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui non aveva riqualificato il fatto contestato ex art. 628, comma 2, c.p. nel reato di furto ex art. 624 c.p., ovvero, in subordine, non lo aveva ritenuto configurabile al più come tentativo di rapina. La Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e sostanzialmente reiterative di quelle già prospettate in appello, già disattese con motivazione immune da vizi logici, e che il ricorrente si limitasse a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in sede di legittimità, senza un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 628, comma 2, c.p.
richiamato dal ricorrente come base della contestazione originaria, di cui si chiedeva la riqualificazione in un diverso reato meno grave o in tentativo di rapina
art. 624 c.p.
indicato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica del fatto, in luogo della rapina
art. 606 c.p.p.
evocato implicitamente per i dedotti vizi di violazione di legge e di motivazione, tipici motivi di ricorso per cassazione, anche se non espressamente menzionato nel testo
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando si limita a riproporre doglianze già dedotte in appello e già esaminate e disattese con motivazione immune da manifeste illogicità, senza indicare specifici errori di diritto o reali vizi argomentativi della sentenza impugnata.
- Il controllo della Corte di cassazione non consente una mera rivalutazione del merito o la prospettazione di una lettura alternativa dei fatti, se le censure non si confrontano in modo puntuale con la motivazione della decisione impugnata.
- Le doglianze formulate in modo generico, apodittico o privo di effettivo confronto con la ratio decidendi non sono idonee a fondare un valido motivo di ricorso e conducono alla declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04698/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04708/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04714/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04722/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04724/2026 del 05/02/2026
- ordinanza_penale · 5 feb 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 04725/2026 del 05/02/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →