Cassazione Civile, Sentenza n. 17768/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Agenzia impugnava la validità della rivalutazione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 5 L. 448/2001 operata dal contribuente, sostenendo che il versamento dell'imposta sostitutiva (4%) era stato effettuato in misura incompleta (mancavano Euro 16.859) e in ogni caso calcolato sul prezzo di cessione anziché sul maggior valore risultante dalla perizia giurata. Per l'Amministrazione ciò avrebbe dovuto comportare l'invalidità della procedura di rivalutazione e l'assoggettamento a tassazione ordinaria della plusvalenza derivante dalla cessione. Il contribuente invece sosteneva di aver prodotto perizia tempestiva, di aver versato la quasi totalità dell'imposta sostitutiva e di avere agito in buona fede, attribuendo l'errore a valutazioni scusabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate, confermando la valutazione della Commissione Tributaria Regionale che aveva ritenuto valida la rivalutazione nonostante errori materiali e un versamento incompleto. La Cassazione ha condiviso la valutazione di merito secondo cui il contribuente aveva titolo per usufruire dell'agevolazione, aveva prodotto perizia giurata rilevante e aveva pagato oltre il 90% dell'imposta sostitutiva dovuta; l'errore è stato ritenuto scusabile e non frutto di mala fede, per cui non era giustificato il ricorso al regime ordinario di tassazione. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate tra le parti. Rimane l'obbligo, già riconosciuto dai giudici di merito, di integrare la differenza dell'imposta sostitutiva pari a Euro 16.859,00 oltre interessi e sanzioni ove dovuti.
Norme richiamate
art. 5, legge 28 dicembre 2001, n. 448
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze ... puo' essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data della frazione del patrimonio netto ... determinato sulla base di una perizia giurata di stima ... a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ... 2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento ...
La Corte rileva che l'imposta sostitutiva deve essere calcolata sul valore risultante dalla perizia giurata e che tale perizia e l'assoggettamento al tributo sostitutivo sono elementi decisivi per la validità della rivalutazione; il versamento parziale, se frutto di errore scusabile e accompagnato da produzione della perizia, non invalida automaticamente l'operazione.
art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dall'Agenzia ma non specificamente quotata; richiamata nell'atto di impugnazione come parte del quadro normativo tributario rilevante.
art. 10, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
1. I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede
La Corte applica il principio di buona fede e collaborazione per valutare che la mancata piena osservanza formale o un errore nella quantificazione dell'imposta sostitutiva non impedisce il riconoscimento del beneficio quando il contribuente abbia i requisiti sostanziali e abbia operato in buona fede.
art. 81 (ora 67) TUIR
Richiamato come disciplina delle plusvalenze; la disciplina dell'art. 5 L. 448/2001 opera quale speciale modalità di determinazione del costo/valore ai fini delle plusvalenze previste dal TUIR.
art. 64, codice di procedura civile
La perizia giurata di stima deve rispettare i requisiti di asseverazione previsti dall'art. 64 c.p.c.; la tempestività e la forma della perizia sono elementi valutati per la rilevanza della stessa.
Massime di principio
- La perizia giurata e l'assoggettamento al tributo sostitutivo sono elementi decisivi per la validità della rivalutazione: senza perizia regolare e versamento dell'imposta sostitutiva l'agevolazione può essere disconosciuta.
- Un versamento incompleto o un errore nel calcolo dell'imposta sostitutiva, se di modesta entità rispetto al tributo complessivo e commesso in buona fede, può essere considerato scusabile e non dare luogo all'applicazione del regime ordinario, purché il contribuente abbia titolo sostanziale per l'agevolazione e produca documentazione probatoria rilevante.
- La corretta base imponibile per l'imposta sostitutiva è il valore risultante dalla perizia giurata e non il mero prezzo di cessione; il contribuente deve quindi documentare la coerenza tra perizia e calcolo dell'imposta.
- L'Amministrazione deve svolgere il contraddittorio in modo specifico e documentato: se contesta l'assenza o la tardività di documenti deve provare di aver richiesto chiarimenti e di aver avvertito il contribuente delle conseguenze dell'omessa produzione.
- Se si verifica un errore procedurale o di calcolo, la via pratica è l'integrazione extracontenenziosa dell'imposta sostitutiva (con interessi e sanzioni eventuali) quando l'importo è limitato e il contribuente non ha agito con dolo.
- In giudizio i giudici di merito hanno ampia discrezionalità nel valutare buona fede, proporzionalità e inerenza dell'errore: decisioni fondate sul complesso probatorio possono essere confermate in cassazione se non violano norme di diritto.
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