Sentenza n. 606/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza - della sentenza n. 820/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 15 dicembre 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva riconosciuto al docente la Carta docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il docente ha chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 820/2024 del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata alle amministrazioni il 19 dicembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la Carta docente, dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Nonostante il giudicato, l'amministrazione non aveva adempiuto. Il ricorrente ha quindi domandato l'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione scolastica si è costituita chiedendo il rigetto, senza fornire prova dell'integrale esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza civile ai sensi dell'art. 324 c.p.c. e rilevato che il titolo esecutivo, in copia conforme, era stato notificato alle amministrazioni. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, necessario per procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione. In assenza di prova dell'adempimento, il TAR ha ordinato all'amministrazione scolastica di erogare entro 60 giorni dalla notifica della sentenza 500 euro per ciascuno dei quattro anni scolastici, per complessivi 2.000 euro. Per l'eventuale perdurante inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, da attivarsi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato, con 120 giorni per completare l'esecuzione. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti finanziari necessari, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 1.000 euro di spese di giudizio, oltre oneri e spese generali.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, diretta a ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'amministrazione.
art. 324 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza civile è stato ritenuto comprovato dall'attestazione della cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione prima dell'esecuzione giudiziale.
art. 474 c.p.c.
Rileva ai fini dell'individuazione del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto del docente alla Carta elettronica del docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato resa nei confronti di una pubblica amministrazione, quando l'amministrazione non abbia dato integrale attuazione al comando giudiziale.
- Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo munito dell'attestazione di conformità.
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta comprovati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio, la mancata prova dell'integrale adempimento da parte dell'amministrazione giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine determinato.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione per adempiere.
- Quando l'incarico commissariale rientra nei compiti istituzionali del dipendente pubblico nominato, in quanto funzionale alla gestione della spesa pubblica, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
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