Cassazione Penale, Sentenza n. 3583/2022 del 01/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pilolla era stato condannato per il reato di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) in relazione al clan Parisi, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Matteo Tulimiero e di intercettazioni ambientali (in particolare la frase attribuita a Pilolla "io sto con tuo padre"). Il ricorso in Cassazione deduceva: insufficiente e illogica motivazione sulla valutazione delle dichiarazioni del collaboratore; erronea applicazione della nozione di partecipazione ex art. 416-bis (contestando che la frase citata dimostri una partecipazione concreta e organica); omissione della valutazione del recesso e dell'applicabilità di norme più favorevoli (es. legge n.125/2008) e mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione alla valutazione della prova dichiarativa del collaboratore Tulimiero e all'interpretazione delle intercettazioni attribuite a Pilolla. Ha rilevato che le sentenze di merito non hanno effettuato un vaglio adeguato e sufficientemente circostanziato circa l'origine delle informazioni del collaboratore, né hanno chiarito se la frase "io sto con tuo padre" fosse indice di una messa a disposizione stabile e riconosciuta dall'organizzazione. Per tali ragioni la Corte ha annullato la decisione impugnata (quanto alla affermazione della responsabilità di Pilolla) e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Bari perché rivaluti la posizione dell'imputato, con piena e specifica motivazione sugli elementi di prova rilevanti. Le questioni sul regime sanzionatorio, sulle attenuanti e sull'aggravante del carattere armato sono state ritenute assorbite in ragione dell'accoglimento ma non precluse per il giudizio di rinvio.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma richiede una partecipazione attiva e concreta, non mero status o adesione psicologica; il partecipante deve avere una stabile e organica messa a disposizione e consapevolezza degli scopi dell'organizzazione.
art. 192 cod. proc. pen.
comma 1, comma 2, comma 3
Le intercettazioni non partecipate possono costituire prova diretta ma, se indiziarie, devono osservare i requisiti di gravità, precisione e concordanza; le dichiarazioni rese in chiamata in correità richiedono riscontri univoci e individualizzanti.
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Norma invocata per i motivi del ricorso in Cassazione: vizio di motivazione (lett. e) e violazione/erronea applicazione di norme di diritto (lett. b).
art. 12 cod. proc. pen.
Rilevanza delle dichiarazioni rese da imputati o coimputati in procedimenti connessi: tali dichiarazioni devono essere valutate unitariamente con riferimento a credibilità, attendibilità e riscontri esterni.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Predisposizione dell'atto di requisitoria scritta del Pubblico Ministero in Cassazione (richiesta di annullamento parziale fatta dal Procuratore generale).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Regole procedurali di motivazione e limiti per la trattazione dei motivi in Cassazione (richiamata per i limiti di esposizione dei motivi nel provvedimento).
legge 24 luglio 2008, n. 125
Richiamata in tema di possibile trattamento sanzionatorio piu' favorevole e criteri applicativi, la sua applicabilità richiede prova del recesso o cessazione della partecipazione.
art. 62-bis cod. pen. e art. 3 Cost.
Richiamati dal ricorrente con riferimento al riconoscimento delle attenuanti generiche e al principio di ragionevolezza; la loro applicazione deve essere adeguatamente motivata rispetto al ruolo effettivo dell'imputato.
Massime di principio
- La partecipazione all'associazione mafiosa (art. 416-bis) non si configura per un mero sentimento di vicinanza o per frasi isolate: occorre prova di una messa a disposizione stabile, organica e riconosciuta dall'organizzazione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori richiedono un vaglio rigoroso: va valutata la credibilità soggettiva, l'attendibilità intrinseca e la presenza di riscontri esterni univoci e individualizzanti; assunzioni congetturali sui modi di acquisizione dell'informazione non sono ammissibili.
- Le intercettazioni non partecipate possono costituire prova diretta, ma quando producono solo indizi devono soddisfare i criteri di gravità, precisione e concordanza; frasi ambigue o isolate (es. "io sto con tuo padre") non bastano senza contestualizzazione che dimostri efficacia partecipativa.
- Se il giudice di merito non motiva adeguatamente la connessione fra dichiarazioni di collaboratori e riscontri, la Cassazione può annullare e rinviare per una nuova valutazione probatoria più dettagliata.
- Per invocare norme più favorevoli o il riconoscimento di attenuanti prevalenti (es. recesso o trattamento sanzionatorio diverso), l'onere probatorio grava sulla difesa e richiede elementi chiari sulla data di cessazione della condotta o sulla marginalità della posizione dell'imputato.
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