Cassazione Penale, Sentenza n. 7176/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva negato l'applicazione della continuazione tra reati giudicati in tre distinti gruppi di sentenze. Lamentava vizio di motivazione e sosteneva che tra i reati vi fosse un "unico programma criminoso": nel primo gruppo il possesso di arnesi atti allo scasso come prodromo; nel secondo gruppo due furti commessi in giorni consecutivi a Terni; nel terzo gruppo due furti in abitazione commessi in due giorni con la stessa complice in sedi diverse (Padova e Ferrara). Contestava, inoltre, l'argomentazione del giudice dell'esecuzione che avrebbe fatto riferimento all'appartenenza etnica per giustificare la diversa sede dei reati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesto infondamento e reiteratività. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente escluso la continuazione in assenza di elementi che comprovassero una programmazione unitaria e specifica dei reati, ritenendo invece che le condotte rilevate siano espressione di una concezione di vita abitualmente improntata al crimine. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la continuazione richiede la prova che i reati siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un unico programma criminoso, non confondibile con la mera ripetizione di reati per uno stile di vita criminale. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. richiamato in dispositivo).
Norme richiamate
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012 (sent. Abbassi, Rv. 252950)
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950
Principio secondo cui la continuazione richiede la prova che i reati siano stati concepiti e portati ad esecuzione nell'ambito di un unico programma criminoso; tale istituto non può essere confuso con una concezione di vita improntata al crimine, che invece rileva ai fini di altre figure (recidiva, abitualità, professionalità nel reato).
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015 (dep. 2016, Pg in proc. Bottari, Rv. 267596)
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Pg in proc. Bottari, Rv. 267596
Occorre individuare, fin dalla commissione del primo episodio, i successivi almeno nelle loro connotazioni fondamentali: il programma criminoso deve avere una deliberazione non meramente generica.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Corte costituzionale n. 186/2000
Richiamata in relazione alla determinazione delle spese e delle sanzioni per ricorsi inammissibili: la pronuncia è richiamata per affermare che la mancata sussistenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità deve essere valutata se si vuole escludere la condanna alle spese o ad altre somme.
Art. 616 cod. proc. pen. (richiamato)
art. 616 c.p.p. (come indicato in dispositivo)
Norma utilizzata come base per disporre il versamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata in presenza di ricorso manifestamente infondato e reiterativo.
Massime di principio
- Per configurare la continuazione è necessaria la prova di un "unico programma criminoso": non basta la ripetizione di condotte analoghe o la vicinanza temporale tra esse.
- La mera abitualità criminosa o il fatto che i reati siano finalizzati a trarre sostentamento dal crimine non equivale a una programmazione unitaria; tali fattispecie vanno valutate con altri istituti (recidiva, abitualità, professionalità).
- La vicinanza temporale, l'uso degli stessi strumenti o la presenza della stessa complice non sono di per sé decisivi: occorre dimostrare che, fin dal primo episodio, era delineato il progetto di commettere gli ulteriori reati nelle loro linee fondamentali.
- Argomentazioni descrittive o di "esperienza comune" che menzionino dati sociali o etnici non sostituiscono la prova di un programma criminoso e non possono fondare la ricostruzione della continuazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione, i ricorsi manifestamente infondati o reiterativi possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e somme a favore della cassa delle ammende; chi propone il ricorso deve quindi fornire elementi certi e specifici a sostegno della continuità programmatoria.
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