Cassazione Civile, Ordinanza n. 26221/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (concessionaria riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo relativo a un motociclo, emesso in base a iscrizione a ruolo per omessi versamenti di Irpef e Ilor, con importo complessivo di euro 18.820,50, oltre sanzioni e interessi, per gli anni d'imposta 1982 e 1983. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo nulla la notifica della cartella di pagamento prodromica al fermo, perché eseguita a mani della moglie separata quando il destinatario aveva già trasferito la residenza altrove. La società concessionaria della riscossione ricorre in cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., perché la CTR non avrebbe esaminato la questione decisiva della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, successiva alla cartella e ritualmente notificata al contribuente; 2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., consistente nel fatto che la cartella era stata notificata a soggetto qualificatosi moglie del destinatario, dunque abilitato a riceverla. La Corte rileva anche che la memoria del contribuente è tardiva e inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, affinché esamini la questione della mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento, notificata dopo la cartella, e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR, fondata solo sull'invalidità della notifica della cartella, è stata quindi annullata perché non aveva affrontato un profilo decisivo sollevato dalla parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutte le questioni decis decisive ritualmente dedotte dalle parti; l'omesso esame di una questione devoluta integra il vizio denunciabile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro del vizio di nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato come vizio di omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1 c.p.c.
Indicano la trattazione in camera di consiglio nel procedimento di cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a un atto della riscossione, se il contribuente deduce la nullità della notifica della cartella presupposta, il giudice deve esaminare anche l'eventuale successiva intimazione di pagamento ritualmente notificata, quando la parte contesti che essa abbia reso definitiva la pretesa per mancata impugnazione.
- L'omesso esame di una questione decisiva, ritualmente prospettata dalla parte e idonea a definire l'esito della controversia, integra il vizio di nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c.
- La censura sulla validità della notifica di un atto presupposto non può essere accolta senza verificare se l'interessato abbia poi ricevuto e omesso di impugnare un atto successivo che lo abbia posto a conoscenza della pretesa tributaria.
- La notifica effettuata a soggetto qualificatosi coniuge del destinatario è stata dedotta come fatto rilevante ai fini della validità della consegna, ma nel caso concreto tale profilo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
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