Sentenza n. 976/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 1025 del 10 febbraio 2025, notificata l’11 febbraio 2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva respinto l'appello contro il rigetto dell'impugnazione dell'annullamento in autotutela della qualifica IAFR e del conseguente diniego di accesso agli incentivi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 1025/2025. Con il primo motivo ha dedotto un errore di fatto revocatorio per omessa considerazione della documentazione prodotta nel giudizio originario, relativa alla revisione, rigenerazione e ricondizionamento del gruppo elettrogeno impiegato nell'impianto. Ha sostenuto che il giudice avrebbe erroneamente ritenuto che il componente fosse già stato utilizzato e incentivato presso altro impianto, senza considerare gli interventi che lo avrebbero reso nuovo e idoneo all'accesso agli incentivi. Con il secondo motivo ha dedotto errore di fatto revocatorio per omessa pronuncia sull'istanza istruttoria volta a ottenere una verificazione o una consulenza tecnica d'ufficio. In via rescissoria ha riproposto i cinque motivi già formulati nell'appello, concernenti, tra l'altro, violazione della disciplina sugli incentivi alle fonti rinnovabili e sul divieto di cumulo, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà, disparità di trattamento, travisamento dei fatti, violazione delle regole sull'autotutela e del legittimo affidamento. Il GSE ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza della revocazione; le altre amministrazioni si sono costituite resistendo.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ricordato che la revocazione è un mezzo eccezionale e a critica vincolata, articolato in una fase rescindente necessaria e in una fase rescissoria eventuale. L'errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. deve consistere in un errore percettivo sull'esistenza o sul contenuto di un atto processuale, riguardare un punto non espressamente controverso, essere decisivo e non coinvolgere l'attività valutativa o interpretativa del giudice. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché riguardava profili già controversi e discussi nel giudizio precedente, sollecitava una nuova valutazione del materiale probatorio e contestava, in realtà, l'apprezzamento interpretativo compiuto dal giudice. La sentenza revocanda aveva considerato decisiva la circostanza pacifica che il gruppo elettrogeno fosse stato già utilizzato presso altro impianto e avesse già beneficiato di incentivi; la diversa valutazione della rilevanza della revisione o del ricondizionamento non integra errore percettivo revocatorio. Il giudice ha inoltre rilevato, ad abundantiam, che il divieto di cumulo degli incentivi opera anche quando sia già stato incentivato un singolo componente dell'impianto e si estende ai componenti rigenerati o ricondizionati, poiché il ricondizionamento non equivale all'acquisto di un componente mai utilizzato. Il secondo motivo è stato respinto perché la mancata ammissione di verificazione o consulenza tecnica d'ufficio dipende da poteri istruttori officiosi e discrezionali del giudice: la parte può sollecitarne l'esercizio, ma non vanta un diritto al loro espletamento, né la mancata disposizione integra omessa pronuncia o errore di fatto revocatorio. L'inammissibilità ha precluso l'esame delle censure formulate in via rescissoria. La società è stata condannata a pagare al GSE 5.000 euro, oltre spese generali e accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con il Ministero e la Città metropolitana.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Le sentenze del giudice amministrativo sono impugnabili per revocazione nei casi e nei modi previsti dagli artt. 395 e 396 c.p.c., davanti allo stesso organo che ha pronunciato la decisione.
art. 395, n. 4, c.p.c.
L'errore di fatto revocatorio consiste in un errore percettivo su un fatto processuale, decisivo, non controverso e non riconducibile all'attività valutativa o interpretativa del giudice; non consente di ottenere una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.
art. 18 d.lgs. 387/2003
Il divieto di cumulo degli incentivi impedisce l'ulteriore ammissione ai benefici quando componenti dell'impianto abbiano già beneficiato di incentivi.
art. 2, comma 152, l. 244/2007
Il divieto di cumulo opera anche rispetto a singoli componenti già utilizzati e incentivati; un impianto non è considerato nuovo se realizzato mediante componenti già impiegate, anche se rigenerate o ricondizionate.
art. 26, comma 1, c.p.a.
La condanna alle spese segue la soccombenza, salva la compensazione giustificata dalla posizione processuale delle parti.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri ministeriali sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre soltanto quando il giudice abbia percepito erroneamente l'esistenza o il contenuto di un atto processuale relativo a un punto non controverso e decisivo; non ricorre quando la censura investe la valutazione delle prove, l'interpretazione delle difese o la qualificazione giuridica dei fatti.
- La revocazione non può essere utilizzata per riaprire il thema probandum et decidendum o ottenere una nuova e diversa valutazione di fatti e documenti già esaminati nel precedente giudizio.
- La mancata considerazione espressa di ogni singola argomentazione o documento non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio, quando la decisione abbia comunque esaminato il punto controverso e ne abbia valutato la rilevanza.
- La verificazione e la consulenza tecnica d'ufficio costituiscono strumenti istruttori rimessi al potere discrezionale d'ufficio del giudice: la parte può sollecitarne l'ammissione, ma non vanta un diritto al loro espletamento e la loro mancata disposizione non integra omessa pronuncia revocabile.
- Nel regime degli incentivi alle fonti rinnovabili, il divieto di cumulo opera anche quando l'incentivazione precedente abbia riguardato un singolo componente dell'impianto; la rigenerazione o il ricondizionamento del componente già utilizzato non lo rende equivalente a un componente nuovo e non consente una nuova incentivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →