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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23377/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatrice)

La controversia

Un proprietario di un appartamento conveniva in giudizio il condominio, l'impresa appaltatrice incaricata del rifacimento delle facciate condominiali e i direttori dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni derivanti da infiltrazioni e il danno non patrimoniale per la riduzione del godimento dell'immobile. In primo grado era stata esclusa la responsabilità dei direttori dei lavori, affermata quella dell'appaltatrice e accolta la garanzia nei confronti dell'assicuratrice. In appello, la Corte territoriale ha invece rigettato la domanda risarcitoria ritenendo non provata la sussistenza di un danno differenziale tra infiltrazioni preesistenti e quelle asseritamente provocate dai lavori dell'appaltatrice, assorbendo le ulteriori questioni. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente sul capo relativo ad alcune voci di danno, specie per le porzioni esterne dell'immobile; 2) omessa pronuncia e violazione degli artt. 1218, 2043 e 2055 c.c. sulla responsabilità dei direttori dei lavori; 3) omessa pronuncia e violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c. sulla responsabilità del condominio per culpa in eligendo; 4) violazione delle norme sulle spese processuali per avere la Corte di appello riformato il regolamento delle spese del primo grado in favore di un difensore antistatario senza specifica impugnazione incidentale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, sotto l'apparenza di vizi di omessa pronuncia o motivazione apparente, miravano in realtà a contestare il giudizio di fatto e di prova compiuto dal giudice di merito; ha inoltre chiarito che l'assorbimento operato dalla Corte territoriale costituiva rigetto implicito delle domande consequenziali, una volta esclusa la prova del danno differenziale. Il quarto motivo è stato giudicato infondato: la riforma della sentenza di primo grado imponeva al giudice di appello, anche d'ufficio, un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, senza necessità di un'impugnazione incidentale sul capo accessorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    consente il sindacato di legittimità solo nei limiti propri dei vizi denunciati; non permette di trasformare una censura di violazione di legge in un riesame del fatto o della prova.

  • art. 111 Cost.

    il vizio di motivazione è scrutinabile solo entro il perimetro del "minimo costituzionale".

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non decide su una domanda o eccezione; non ricorre quando la questione sia assorbita da una statuizione logicamente preliminare.

  • art. 132 c.p.c.

    la motivazione è apparente solo quando sia meramente assertiva o incomprensibile; non quando esprima una chiara ratio decidendi sull'assenza di prova del danno.

  • art. 1218 c.c.

    la sua invocazione non può superare l'accertamento di fatto che escluda il presupposto della responsabilità dedotta.

  • art. 2043 c.c.

    la responsabilità aquiliana richiede la prova del danno e del nesso causale; senza prova del danno differenziale la domanda non può essere accolta.

  • art. 2049 c.c.

    la responsabilità del preponente o del committente presuppone il fatto imputabile al soggetto ausiliario; se tale responsabilità è esclusa, viene meno il fondamento della pretesa consequenziale.

  • art. 2055 c.c.

    la prospettazione della responsabilità solidale non può elidere la necessità di provare l'illecito e il danno imputabili ai singoli soggetti convenuti.

  • art. 336 c.p.c.

    la riforma della sentenza impugnata travolge i capi dipendenti, compreso il regolamento delle spese, imponendo al giudice di appello una nuova liquidazione anche d'ufficio.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza e vanno rideterminate in base all'esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto violato dalla Corte di legittimità.

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al capo spese, ma la Corte ha escluso che fosse necessaria un'impugnazione incidentale specifica per la rideterminazione conseguente alla riforma.

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non può essere utilizzato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o dei fatti di causa; se il giudice di merito ha espressamente deciso su una questione centrale, l'assorbimento delle domande consequenziali integra un rigetto implicito.
  • L'assorbimento improprio opera quando la decisione su una questione preliminare o assorbente rende superfluo l'esame delle ulteriori domande o censure che ne dipendono logicamente.
  • La denuncia di violazione di legge sostanziale è ammissibile solo se si contesta l'erronea sussunzione della fattispecie accertata nella norma; non è deducibile come violazione di legge la critica all'apprezzamento delle risultanze probatorie e alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • La responsabilità del condominio per culpa in eligendo o quella dei direttori dei lavori presuppone comunque la prova del fatto generatore del danno e del nesso causale; se manca la prova del danno differenziale rispetto a situazioni preesistenti, la domanda risarcitoria resta priva di fondamento.
  • Quando la sentenza di appello riforma la decisione di primo grado, il giudice di secondo grado deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese di entrambi i gradi, perché il capo sulle spese è travolto dalla riforma della statuizione principale.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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