Cassazione Penale, Sentenza n. 30559/2025 del 11/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata a De Angelis per reati connessi al traffico di stupefacenti e per associazione a delinquere ex art. 74 d.P.R. 309/1990. Il ricorrente contestava: (i) l'assenza di elementi tali da integrare il reato associativo, sostenendo al più la sussistenza di concorso di persone e che le intercettazioni non lo collegavano direttamente ai reati contestati (capo F e capo L); (ii) la mancata individuazione di una struttura organizzativa stabile e quindi l'erronea qualificazione come associazione; (iii) la manifesta illogicità della misura custodiale, dato che l'ultima condotta risaliva a febbraio 2023, il ricorrente aveva successivamente attività lavorativa regolare ed era in affidamento in prova per una pena, elementi che avrebbero dovuto indurre alla concessione di misure meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto non sindacabili in questa sede le valutazioni di merito circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari, limitandosi a verificare la congruità e la logicità dell'ordinanza impugnata. Ha condiviso la ricostruzione del Tribunale che ha evidenziato: elementi idonei a dimostrare l'esistenza di un gruppo stabile e coeso dedito alla vendita di stupefacenti (continuità delle condotte, pluralità di episodi, linguaggio codificato, vincoli stabili, organizzazione anche se rudimentale, uso di sim card intestate a terzi e ingenti somme sequestrate); il ruolo operativo e di supporto del ricorrente (fornitura di schede telefoniche, nomina di un difensore per un corriere, rapporti stretti con il capo Marrone); la presunzione di pericolosità ex art. 275 c.p.p. e la sussistenza di un pericolo concreto di reiterazione che giustificava la custodia in carcere e rendeva inadeguate misure meno afflittive. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309/1990 (Testo unico stupefacenti), art. 74
art. 74, comma 2; esclusa l'aggravante ex art. 74, comma 4
La Corte ha ritenuto che la pluralità di elementi (continuità delle condotte, struttura anche rudimentale, linguaggio codificato, ruoli definiti, disponibilità di denaro) sia idonea a configurare l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti anche se l'organizzazione non è altamente sofisticata.
d.P.R. n. 309/1990, art. 73
Norme relative ai reati di detenzione e spaccio di stupefacenti qualificati come reati-fine; la Corte le ha considerate costituenti la serie di fatti che concretizzano il programma criminoso dell'associazione.
Codice di Procedura Penale, art. 275, comma 3
Applicata la presunzione di pericolosità per i reati di cui si discute: la presunzione, congiuntamente agli elementi di fatto, ha giustificato la misura cautelare in carcere in quanto non emersero elementi di allontanamento del ricorrente dal contesto criminoso.
Codice di Procedura Penale, art. 616
Articolo invocato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali conseguente al rigetto del ricorso.
Disposizioni di attuazione C.P.P., art. 94, comma i-ter
art. 94, comma i-ter, disp. attuaz. c.p.p.
Riferito agli adempimenti della cancelleria a seguito del provvedimento di cassazione, come previsto dalla normativa procedurale.
Massime di principio
- La configurazione di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti non richiede una struttura complessa: elementi come continuità delle condotte, pluralità di episodi, ruoli riconoscibili, linguaggio codificato, uso di schede telefoniche intestate a terzi e gestione di cassa possono essere valutati come prova di un sodalizio stabile.
- In sede di cassazione il sindacato sui fatti e sulla valutazione probatoria è molto limitato: la Corte verifica la legittimità e la logicità delle motivazioni dei giudici di merito, ma non rifa la valutazione di merito.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. pesa fortemente nella decisione sulle misure cautelari per reati di narcotraffico; la mancata commissione di reati recenti non esclude di per sé la sussistenza del pericolo di reiterazione se non vi sono elementi che dimostrino un concreto allontanamento dall'ambito criminoso.
- Misure meno afflittive (arresti domiciliari o controllo elettronico) possono essere ritenute inidonee quando sussista un concreto rischio di elusione delle misure (es. divieti di comunicazione, possibilità di allontanamento non rilevabile dal controllo elettronico) o quando la gravità e il ruolo del soggetto nel sodalizio rendano probabile la recidiva.
- Atti di supporto logistico all'organizzazione (fornitura di sim card intestate a terzi, gestione di risorse finanziarie, nomina di legali per arrestati) possono essere valutati come contributo significativo e idoneo a integrare il reato associativo.
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