Cassazione Penale, Sentenza n. 41796/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di evasione (art. 385 c.p.), deducendo che l'allontanamento sia stato determinato da un irrefrenabile impulso legato alla dipendenza da stupefacenti che avrebbe annullato la capacità di intendere e di volere; 2) difetto di motivazione per l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità regolata dall'art. 131-bis c.p.; 3) errata determinazione della pena e illegittimo ricorso al meccanismo di correzione dell'errore materiale ai sensi degli artt. 130 e 597 c.p.p., con la censura che la Corte d'appello avrebbe peggiorato la misura della pena rispetto al dispositivo pronunciato in primo grado
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i tre motivi: 1) ha affermato che il reato di evasione ex art. 385 c.p. è sorretto da dolo generico, per cui le concrete motivazioni dell'allontanamento (anche se legate a dipendenza) sono irrilevanti ai fini dell'imputazione; 2) ha condiviso la valutazione della Corte di merito che l'allontanamento di quasi un giorno verso altra località non poteva qualificarsi come fatto di particolare tenuità ai sensi dell'art. 131-bis c.p.; 3) ha ritenuto legittimo l'intervento correttivo ex art. 130 c.p.p. per sanare la difformità tra il dispositivo letto in udienza (pena di otto mesi) e la versione scritta della sentenza (che riportava sei mesi), valorizzando il principio della prevalenza del dispositivo pronunciato in udienza e ammettendo la correzione dell'errore materiale. Conseguentemente è stata confermata la condanna di Andrea Bosica alla pena di otto mesi di reclusione e disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 385 cod. pen.
Il reato di evasione è fondato su un dolo di natura generica: è sufficiente la consapevolezza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione; le motivazioni soggettive dell'agente (ad esempio la ricerca di stupefacenti) sono irrilevanti ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione di significativa lieve entità del fatto; nel caso concreto l'allontanamento di quasi un giorno e il trasferimento in diversa località non sono stati ritenuti compatibili con la particolare tenuità
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione di errori materiali: la Corte ha ritenuto applicabile la procedura per sanare la discrepanza tra il dispositivo letto in udienza e la sentenza scritta, dando prevalenza al dispositivo pronunciato in pubblica udienza
art. 597 cod. proc. pen.
Richiamato nella doglianza sulla determinazione della pena; nel provvedimento di cassazione non emerge un'applicazione diretta che ne abbia mutato l'esito, essendo la questione risolta attraverso il richiamo all'art. 130 c.p.p. e al principio di prevalenza del dispositivo di udienza
art. 62-bis cod. pen.
Riferito nel corso della motivazione circa il calcolo della pena in primo grado (riduzione per circostanze attenuanti generiche); la Corte di cassazione ha comunque ritenuto prevalente il dispositivo pronunciato in udienza che sanciva otto mesi
Massime di principio
- Per il reato di evasione (art. 385 c.p.) è sufficiente il dolo generico: le ragioni soggettive che hanno indotto l'allontanamento sono generalmente irrilevanti
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede un giudizio motivato sulla lieve entità del fatto; allontanamenti prolungati o con trasferimento in altra località difficilmente rientrano in tale categoria
- Il dispositivo pronunciato in pubblica udienza ha prevalenza sulla versione scritta della sentenza; le difformità riconducibili a errori materiali possono essere corrette con le procedure di cui all'art. 130 c.p.p.
- Le contestazioni sulla determinazione della pena devono considerare la distinzione tra errore materiale e valutazioni di merito; la semplice difformità tra dispositivo orale e testo scritto può essere sanata senza che ciò configuri un peggioramento illegittimo della situazione dell'imputato quando si tratti di ricostituire l'effettiva pronuncia
- In ipotesi analoghe, chi impugna dovrebbe proporre motivi che incidano sulla legittimità della valutazione del fatto e non soltanto sulle ragioni soggettive dell'agente, e deve contestare in modo preciso eventuali vizi formali se si ritiene che la correzione dell'errore materiale abbia alterato sostanzialmente la pronuncia
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