Sentenza n. 2464/2026 - Catania, Sezione 2
Per accertare, nei confronti del Comune intimato: la illegittima occupazione e trasformazione, da parte del Comune di Palagonia, del terreno censito al N.C.T. del Comune di Palagonia al fg. 21, particelle 176 e 2166 di proprietà dei ricorrenti; e per la sua condanna: 2) a far cessare la condizione di illegittima occupazione del suddetto terreno mediante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001; 3) ove esso non intendesse usare dei poteri di cui al punto 2), alla restituzione del suddetto terreno, previa riconduzione al pristino stato e con risarcimento del danno per l’illegittima sua occupazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: occupazione e trasformazione senza titolo di un terreno privato mediante realizzazione di opere di urbanizzazione primaria
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento dell’illegittima occupazione e trasformazione di un terreno di loro proprietà, la condanna del Comune a far cessare l’occupazione mediante l’esercizio dei poteri di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e, in alternativa, la restituzione del terreno previa riduzione in pristino, con risarcimento del danno. L’area era stata interessata da progetti esecutivi comunali per opere di urbanizzazione, ma sarebbe stata occupata senza notificazione dell’occupazione temporanea, senza verbali di immissione in possesso e senza atti formali autorizzativi, con successiva realizzazione di una strada, tubazioni fognarie, marciapiedi e verde attrezzato. Prima del giudizio amministrativo, i proprietari avevano promosso un’azione davanti al Tribunale di Caltagirone avente sostanzialmente il medesimo petitum, comprendente la restituzione dei fondi, la riduzione in pristino, il risarcimento dei danni e, in subordine, il controvalore economico e l’indennizzo per la perdita delle utilità del bene. Il Tribunale civile, con sentenza del 21 marzo 2019, aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando la giurisdizione amministrativa. I ricorrenti hanno sostenuto di avere rinunciato al giudizio civile a seguito di una dichiarazione di incompetenza, ma il TAR ha rilevato che il giudizio era stato definito con una pronuncia declinatoria della giurisdizione e che il nuovo ricorso non era stato proposto nei termini e nelle forme della translatio iudicii.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell’art. 59, quarto comma, della l. n. 69/2009. La domanda proposta davanti al TAR è stata ritenuta sostanzialmente coincidente, quanto al petitum, con quella già proposta davanti al giudice civile: l’accertamento dell’illegittima occupazione costituiva infatti il presupposto implicito della domanda di restituzione e di risarcimento. La richiesta alternativa di esercizio dei poteri ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non modificava la natura dell’azione, trattandosi di una facoltà direttamente attribuita dalla legge all’amministrazione, esercitabile anche indipendentemente dall’iniziativa processuale del privato. Pertanto, dopo la declinatoria di giurisdizione del giudice civile, i ricorrenti avrebbero dovuto riproporre la domanda davanti al giudice amministrativo nelle forme della riassunzione e entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, ai sensi dell’art. 59, commi primo, secondo e quarto, della l. n. 69/2009. Non essendo stata provata la notificazione della sentenza civile, il TAR ha individuato il passaggio in giudicato secondo il termine lungo, tenendo conto della sospensione feriale, nel 23 ottobre 2019; il termine per la riproposizione scadeva quindi il 23 gennaio 2020. Poiché il giudizio amministrativo era stato instaurato soltanto il 23 marzo 2026 e mediante ricorso autonomo, anziché con riassunzione, il Collegio ha dichiarato l’estinzione. Nessuna statuizione sulle spese, poiché il Comune non si era costituito.
Norme richiamate
art. 42-bis d.P.R. 327/2001
L’esercizio del potere di acquisizione sanante costituisce una facoltà attribuita direttamente dalla legge all’amministrazione che abbia illegittimamente acquisito o utilizzato il bene altrui; la relativa richiesta del privato non modifica il contenuto sostanziale dell’azione restitutoria e risarcitoria già proposta.
art. 59, comma 1, l. 69/2009
il giudice che [...] dichiara il proprio difetto di giurisdizione indica altresì, se esistente, il giudice nazionale che ritiene munito di giurisdizione
La pronuncia declinatoria della giurisdizione deve indicare, ove esistente, il giudice nazionale munito di giurisdizione.
art. 59, comma 2, l. 69/2009
se, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di cui al comma 1, la domanda è riproposta al giudice ivi indicato
La domanda deve essere riproposta al giudice indicato entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia sulla giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria, ferme le preclusioni e decadenze intervenute.
art. 59, comma 4, l. 69/2009
l’inosservanza dei termini fissati ai sensi del presente articolo per la riassunzione o per la prosecuzione del giudizio comporta l’estinzione del processo
Il mancato rispetto del termine per la riassunzione o prosecuzione determina l’estinzione del processo, rilevabile anche d’ufficio, e impedisce la conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda.
art. 327 c.p.c.
In assenza della prova della notificazione della sentenza, il passaggio in giudicato della pronuncia civile è stato calcolato applicando il termine lungo di impugnazione, con considerazione della sospensione feriale.
Massime di principio
- Quando il giudice adito dichiara il proprio difetto di giurisdizione indicando il giudice nazionale munito di giurisdizione, la stessa domanda deve essere riproposta davanti a quest’ultimo entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia, secondo le forme proprie del giudizio applicabile; in caso contrario il processo si estingue e si perdono gli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
- La riproposizione davanti al giudice munito di giurisdizione deve avvenire nelle forme della translatio iudicii e non mediante un ricorso autonomo svincolato dal precedente giudizio, quando la domanda sostanziale sia la medesima.
- La richiesta rivolta al giudice amministrativo affinché l’amministrazione eserciti i poteri di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 non muta il contenuto sostanziale di una controversia già avente a oggetto l’accertamento dell’occupazione illegittima, la restituzione del bene, la riduzione in pristino e il risarcimento del danno, poiché l’esercizio del potere acquisitivo costituisce una facoltà propria dell’amministrazione.
- In assenza della prova della notificazione della sentenza che ha declinato la giurisdizione, il passaggio in giudicato può essere individuato sulla base del termine lungo di impugnazione; da tale momento decorre il termine perentorio per la riassunzione previsto dall’art. 59 della l. n. 69/2009.
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