Sentenza n. 1026/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento in data 19.3.2025 prot. n. 4549 con cui il Responsabile del 3° Settore Tecnico – Servizio Edilizia e Patrimonio del Comune di Grumo Nevano ha denegato la domanda di rilascio di permesso a costruire, in data 29.6.2023, prot. n. 6672, pratica edilizia n. 12/2023; b) di ogni altro atto preordinato, presupposto e conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un opificio industriale dismesso in zona D2, con mutamento della destinazione d’uso da produttiva a residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire per demolire e ricostruire, senza incremento volumetrico, un opificio industriale dismesso, prevedendo la destinazione residenziale e una quota del 20% di edilizia residenziale sociale, invocando l’art. 4, comma 13, della legge regionale Campania n. 13/2022. L’edificio, originariamente realizzato senza titolo, era stato successivamente condonato e risultava collocato in zona D2, destinata all’artigianato di servizio, nella quale gli strumenti urbanistici vietavano la destinazione residenziale. Il Comune aveva negato il titolo edilizio richiamando, tra l’altro, l’incompatibilità del mutamento di destinazione d’uso con la zona omogenea, l’insufficiente prova della dismissione dell’immobile per il periodo richiesto, l’errato computo della volumetria esistente e il superamento del rapporto di copertura. Il ricorrente ha dedotto: 1) la violazione dell’art. 4, comma 13, della l.r. Campania n. 13/2022, sostenendo che il requisito della compatibilità della nuova destinazione con la zona omogenea riguarderebbe soltanto la delocalizzazione e non la sostituzione edilizia in situ; 2) la violazione dell’art. 18 l. n. 241/1990 e dell’art. 43 d.P.R. n. 445/2000, per non avere il Comune acquisito d’ufficio dal SUAP la documentazione sulla dismissione dell’opificio; 3) l’erroneità della contestazione relativa al calcolo della volumetria, asseritamente già dimostrata dalla documentazione del condono; 4) la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e dell’art. 4, comma 15, della l.r. n. 13/2022, per avere il Comune introdotto nel provvedimento finale una nuova valutazione sul rapporto di copertura non previamente sottoposta al contraddittorio e comunque ritenuta irrilevante, in presenza di un’area di sedime inferiore a quella dell’edificio demolito.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha interpretato l’art. 4, comma 13, della l.r. Campania n. 13/2022 nel senso che la sostituzione edilizia degli edifici dismessi può realizzarsi in situ, mediante demolizione e ricostruzione, oppure mediante delocalizzazione delle strutture in un’area edificabile alternativa. Soltanto la seconda modalità contempla espressamente la possibilità di un mutamento di destinazione d’uso, purché verso destinazioni compatibili o complementari con quelle della zona omogenea. La disposizione non attribuisce quindi una facoltà generalizzata di trasformare in residenziale un edificio produttivo dismesso mediante sostituzione edilizia in situ. Il progetto, prevedendo la demolizione dell’opificio e la costruzione nello stesso sito di un edificio residenziale in zona D2, era incompatibile con la destinazione urbanistica vigente e non poteva essere assentito neppure in forza della disciplina regionale sulla rigenerazione urbana. Il TAR ha inoltre rilevato che il mutamento da produttivo a residenziale determina un aggravio del carico urbanistico e che la disciplina regionale non consente di derogare indiscriminatamente alle scelte comunali di pianificazione. Essendo il provvedimento plurimotivato, l’accertata legittimità della ragione ostativa relativa all’incompatibilità urbanistica era sufficiente a sostenere il diniego; le ulteriori censure sulla prova della dismissione, sul calcolo della volumetria, sul rapporto di copertura e sull’art. 10-bis sono state assorbite. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4, comma 13, l.r. Campania n. 13/2022
Per gli immobili dismessi, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, che prevedono la realizzazione di una quota non inferiore al venti per cento per le destinazioni di edilizia residenziale sociale in vendita o locazione.
La norma consente la sostituzione edilizia degli immobili dismessi a volumetria invariata; per gli edifici produttivi dismessi, il mutamento di destinazione d’uso è ammesso soltanto nell’ambito della delocalizzazione delle strutture in un’area alternativa e verso destinazioni compatibili o complementari con la zona omogenea. Non è consentita la trasformazione residenziale in situ di un opificio collocato in zona incompatibile.
art. 4, comma 14, l.r. Campania n. 13/2022
Per destinazioni compatibili o complementari con le destinazioni della zona omogenea in cui tali complessi ricadono.
La disciplina del recupero e riutilizzo dei complessi industriali e produttivi conferma che il mutamento di destinazione d’uso deve rispettare la compatibilità o complementarità con la zona urbanistica interessata.
art. 4, comma 15, l.r. Campania n. 13/2022
La questione relativa al rapporto di copertura non è stata esaminata nel merito, perché il ricorso è stato respinto sulla base della legittimità della prima ragione ostativa.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La dedotta violazione del contraddittorio procedimentale, riferita alla motivazione sul rapporto di copertura, è stata assorbita in quanto la legittimità dell’incompatibilità urbanistica era autonomamente sufficiente a sostenere il diniego.
art. 18 l. n. 241/1990
La censura relativa all’acquisizione d’ufficio della documentazione sulla dismissione dell’opificio non è stata esaminata per l’autonoma sufficienza della ragione ostativa urbanistica.
art. 43 d.P.R. n. 445/2000
La censura relativa all’acquisizione d’ufficio delle informazioni sulla dismissione dell’immobile è rimasta assorbita.
art. 4, comma 1, l.r. Campania n. 13/2022
La disciplina della rigenerazione urbana comprende il recupero, riutilizzo e razionalizzazione dei complessi immobiliari dismessi o da rilocalizzare, anche mediante demolizione e ricostruzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge regionale.
Massime di principio
- L’art. 4, comma 13, della l.r. Campania n. 13/2022 distingue tra sostituzione edilizia in situ e delocalizzazione delle strutture in un’area edificabile alternativa; soltanto la seconda modalità consente il mutamento di destinazione d’uso verso destinazioni compatibili o complementari con quelle della zona omogenea.
- La disciplina regionale sulla rigenerazione urbana non attribuisce una facoltà generalizzata di trasformare un edificio produttivo dismesso in un edificio residenziale mediante demolizione e ricostruzione nello stesso sito, quando la destinazione residenziale sia vietata dagli strumenti urbanistici comunali.
- Il mutamento della destinazione da produttiva a residenziale può determinare un aggravio del carico urbanistico e, in assenza di una specifica deroga legislativa, deve rispettare la destinazione urbanistica della zona interessata.
- La disciplina regionale sulla rigenerazione urbana deve essere interpretata in modo coerente con le prerogative comunali di pianificazione urbanistica; non consente stravolgimenti delle destinazioni di zona né deroghe generalizzate agli strumenti urbanistici.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su una pluralità di motivi autonomi, la legittimità anche di una sola ragione sufficiente a sorreggerlo rende superfluo l’esame delle censure rivolte contro le ulteriori motivazioni, che possono essere dichiarate assorbite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 391/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 264/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 265/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 266/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 267/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 13 feb 2026Sentenza n. 268/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →