Cassazione Civile, Ordinanza n. 20247/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un gruppo di dipendenti di un'azienda regionale di emergenza sanitaria ha agito per ottenere il risarcimento del danno da usura psico-fisica asseritamente derivato dal mancato godimento della pausa giornaliera di almeno dieci minuti nei turni superiori a sei ore, a partire dal dicembre 2008. In primo grado il tribunale ha riconosciuto il diritto alla pausa ma ha rigettato la domanda risarcitoria. In appello, i lavoratori hanno ottenuto la condanna dell'ente datore al risarcimento; l'appello incidentale della parte datoriale è stato dichiarato improcedibile. In cassazione l'ente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 2087 e 1218 c.c., sostenendo che i lavoratori non avessero provato né il danno né il nesso causale; 2) violazione dell'art. 1223 c.c. in relazione all'art. 2059 c.c., assumendo che non potessero ammettersi danni in re ipsa e che mancasse prova concreta del pregiudizio; 3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per motivazione apparente sulla liquidazione del quantum, lamentando l'uso immotivato di conteggi di parte.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché la Corte territoriale non aveva riconosciuto un danno in re ipsa, ma aveva valorizzato un accertamento ormai coperto da giudicato interno: l'illegittima e protratta per circa dieci anni violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003, che impone la pausa giornaliera. Su tale base il giudice di merito aveva logicamente desunto, anche per presunzioni, l'esistenza nell'an del danno da usura psico-fisica, giudizio non sindacabile in cassazione se congruamente motivato. È stato parimenti dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché la motivazione sulla liquidazione del danno non era apparente, avendo il giudice d'appello richiamato pause non godute, buste paga, tabelle contrattuali e conteggi delle parti. La Corte ha inoltre applicato le conseguenze sanzionatorie previste dalla definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., condannando la parte ricorrente al pagamento di spese, di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c., di un'ulteriore somma ex art. 96, comma 4, c.p.c., e dando atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
invocato per sostenere che il danno e il nesso causale dovessero essere provati dai lavoratori; la Corte ribadisce che il danneggiato deve allegare e provare il fatto costitutivo del danno, ma nel caso concreto tale onere risultava assolto per effetto dell'accertamento della protratta violazione della disciplina sulle pause e della conseguente valutazione presuntiva del pregiudizio.
art. 2087 c.c.
richiamato quale parametro dell'inadempimento datoriale in materia di tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore.
art. 1218 c.c.
richiamato quale norma sulla responsabilità contrattuale del datore di lavoro per inadempimento.
art. 1223 c.c.
richiamato per contestare la risarcibilità del pregiudizio lamentato; la Corte non accoglie la censura e conferma la risarcibilità del danno causalmente collegato all'inadempimento.
art. 2059 c.c.
richiamato in relazione al danno non patrimoniale; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia riconosciuto un danno automaticamente presunto in assenza di allegazione e prova.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato per denunciare la nullità/inesistenza della motivazione; la Corte esclude la motivazione apparente perché il giudice d'appello ha indicato più elementi a sostegno della liquidazione.
art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003
norma sulla pausa giornaliera: la sua reiterata violazione per un lungo periodo può integrare un pregiudizio da usura psico-fisica valutabile dal giudice anche in via presuntiva.
art. 111 Cost.
utilizzato come parametro della motivazione sufficiente: se il giudizio di merito è sorretto da motivazione conforme a tale precetto, non è sindacabile in cassazione.
art. 380-bis c.p.c.
la decisione è assunta in conformità alla proposta di definizione accelerata; tale conformità comporta l'applicazione delle sanzioni previste dai commi 3 e 4 dell'art. 96 c.p.c.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
la Corte applica la responsabilità aggravata collegata alla mancata adesione alla proposta poi confermata, liquidando una somma in favore della controparte e un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La reiterata violazione dell'obbligo di concedere la pausa giornaliera prevista dalla legge può integrare un danno da usura psico-fisica del lavoratore, purché il pregiudizio sia allegato e il giudice di merito ne accerti l'esistenza sulla base di elementi fattuali e anche di presunzioni.
- Non è configurabile un danno automaticamente risarcibile in re ipsa; tuttavia, la prova del danno può essere desunta da una violazione normativa protratta, grave e incidente concretamente sulle condizioni di lavoro, se la motivazione del giudice di merito è adeguata.
- L'accertamento di fatto sul nesso tra protratta violazione dell'obbligo datoriale e pregiudizio psico-fisico, quando sorretto da motivazione conforme all'art. 111 Cost., non è censurabile in cassazione.
- La motivazione non è apparente quando la liquidazione del danno si fonda su una pluralità di elementi oggettivi e documentali, anche se si tenga conto di conteggi elaborati dalla parte vittoriosa.
- Nel giudizio di legittimità, il giudice può applicare le conseguenze sanzionatorie previste per la definizione conforme alla proposta acceleratoria quando ricorrono i presupposti normativi, senza che ciò implichi automatismi incompatibili con una lettura costituzionalmente orientata della disciplina.
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