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Sentenza

Sentenza n. 4311/2026 - Roma, Sezione 3T

PER L'ESECUZIONE Del giudicato formatosi sulla Sentenza n. 3409/2024 pubbl. il 19/03/2024 dal Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, nell'ambito del procedimento ex art. 414 c.p.c. avente R.G. n. 16734/2023, notificata dapprima in data 25/03/2024, passata in giudicato e, ai fini dell'esecuzione, notificata nuovamente alle parti in data 16/12/2024.

Giustizia amministrativa202507806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o tardiva esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto un ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 3409/2024 del Tribunale ordinario di Roma, Sezione Lavoro, resa in un procedimento ex art. 414 c.p.c. Nel corso del giudizio amministrativo ha dichiarato che la pretesa sostanziale era stata integralmente soddisfatta, chiedendo quindi la cessazione della materia del contendere, ma insistendo per la liquidazione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, prendendo atto dell'integrale soddisfazione della pretesa sostanziale nel corso del giudizio. Quanto alle spese, ha ritenuto sussistenti adeguati motivi per compensarle nella misura del 50%, considerando il comportamento processuale dell'amministrazione e il numero di controversie e procedimenti analoghi pendenti, che rendeva complesso per il Ministero soddisfare tempestivamente tutte le procedure. Per la parte residua ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, condannando il Ministero al pagamento di euro 300,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 414 c.p.c.

    La sentenza del Tribunale ordinario posta a fondamento del ricorso per esecuzione era stata pronunciata nell'ambito del procedimento lavoristico disciplinato da tale norma.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza o di esecuzione, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale dedotta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese di lite, anche mediante il criterio della soccombenza virtuale.
  • La pendenza di numerose controversie analoghe e la conseguente obiettiva difficoltà dell'amministrazione di definire tempestivamente tutte le procedure possono giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma restando la condanna dell'amministrazione per la parte residua secondo la soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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