Cassazione Penale, Ordinanza n. 08202/2026 del 02/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva recepito un concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Il solo motivo dedotto riguardava l'asserita incertezza della motivazione e dell'individuazione della sentenza appellata, perché nel provvedimento di primo grado sarebbero stati omessi la sezione del Tribunale, il numero del procedimento e il numero della sentenza, risultando indicata soltanto la data di pronuncia. La difesa sosteneva quindi che tale incompletezza impedisse di comprendere con precisione a quale decisione si riferisse l'appello. La Corte di cassazione ha tuttavia rilevato che, essendo stato definito il giudizio mediante accordo sulla pena in appello, non è ammissibile proporre ricorso per questioni alle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo. In ogni caso, la sentenza appellata era comunque individuabile in modo ragionevole tramite l'autorità emittente e la data di emissione, sicché non sussisteva un'incertezza invincibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando che le censure erano precluse dal concordato sulla pena in appello e che, comunque, l'individuazione della sentenza richiamata non presentava un'incertezza tale da impedire il trattamento del processo. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il potere dispositivo riconosciuto alle parti nel concordato sulla pena in appello limita la cognizione del giudice di secondo grado e produce effetti preclusivi anche nel giudizio di legittimità, analogamente alla rinuncia all'impugnazione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità di procedura nei casi ritenuti non ammissibili dalla Corte.
legge 23 giugno 2017, n. 103
È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 599-bis c.p.p., che disciplina il concordato sulla pena in appello.
Massime di principio
- Quando la sentenza d'appello è definita mediante concordato sulla pena ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il ricorso per cassazione non può investire questioni sulle quali la parte abbia sostanzialmente rinunciato con l'accordo.
- Il concordato sulla pena in appello ha un effetto preclusivo che si estende all'intero svolgimento processuale, incluso il giudizio di legittimità, in modo assimilabile alla rinuncia all'impugnazione.
- L'eventuale incompletezza meramente formale nell'indicazione della sentenza appellata non determina inammissibilità del procedimento se il provvedimento è comunque identificabile con ragionevole certezza sulla base dell'autorità giudiziaria e della data di emissione.
- In presenza di ricorso inammissibile, la Corte può provvedere senza formalità di procedura e disporre la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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