Cassazione Civile, Ordinanza n. 24268/2026 del 30/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare/riguardante un’esecuzione forzata iscritta al n. 13807/24 R.G.E., il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli ha promosso regolamento di competenza d'ufficio ritenendo di essere territorialmente incompetente e prospettando come competente il Tribunale di Avellino, già a suo tempo dichiaratosi incompetente. La questione ruotava attorno all'applicabilità dell'art. 26-bis c.p.c. e alla possibilità di far valere, tramite regolamento d'ufficio, il tema della competenza del giudice dell'esecuzione. Il ricorso non è stato contrastato dalle parti; il Pubblico Ministero ha chiesto la declaratoria di competenza del giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Avellino.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio. Ha affermato che, in generale, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, anche se contengono una statuizione sulla competenza, sono impugnabili dalle parti solo con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; il controllo sulla competenza si realizza quindi attraverso la decisione resa sull'opposizione stessa. Tale soluzione si estende anche al regolamento d'ufficio. Di conseguenza, il giudice dell'esecuzione partenopeo non poteva proporre il regolamento. Nessuna statuizione sulle spese, non essendovi resistenza delle parti.
Norme richiamate
art. 26-bis c.p.c.
La questione di competenza esecutiva non poteva essere veicolata dal giudice dell'esecuzione tramite regolamento d'ufficio sulla base della pretesa applicabilità della norma solo quando il debitore esecutato sia una pubblica amministrazione che si avvalga per legge del patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato.
art. 617 c.p.c.
I provvedimenti del giudice dell'esecuzione che contengano anche una statuizione sulla competenza sono impugnabili dalle parti soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi; il sindacato sulla competenza si esercita nell'ambito della decisione su tale opposizione.
Massime di principio
- I provvedimenti del giudice dell'esecuzione, anche quando esprimano una valutazione sulla competenza, non sono direttamente impugnabili con regolamento di competenza, ma soltanto mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
- Il regolamento di competenza d'ufficio non è uno strumento utilizzabile dal giudice dell'esecuzione per sottoporre alla Corte il controllo sulla propria competenza, poiché tale controllo è ricondotto al rimedio tipico dell'opposizione agli atti esecutivi.
- Quando il rimedio utilizzato è strutturalmente inammissibile, la Corte non può esaminare nel merito la questione di competenza sollevata, neppure se le parti non resistono.
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