Parere n. 115/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da-OMISSIS- in persona del legale rappresentante -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di -OMISSIS-, per l’annullamento dell’interdittiva antimafia adottata con provvedimento n. prot. 0157889 del 24 novembre 2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione dell'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di -OMISSIS- il 24 novembre 2023, prot. n. 0157889.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La società ricorrente ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva fondata, principalmente, sul rinvio a giudizio dell'amministratore e socio per reati connessi alla criminalità mafiosa e sulla sua partecipazione al consiglio di amministrazione di altra società recentemente destinataria di interdittiva antimafia. I quattro motivi, sostanzialmente sovrapponibili, hanno dedotto violazione degli artt. 41, 42 e 97 Cost., degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011, dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e della circolare del Ministero dell'Interno del febbraio 2013, nonché eccesso di potere, illogicità manifesta, erroneità dei presupposti, difetto di motivazione e carenza istruttoria. La ricorrente ha sostenuto che la Prefettura avrebbe valorizzato automaticamente il solo procedimento penale, recependo le tesi dell'accusa senza considerare l'annullamento dell'ordinanza custodiale da parte del Tribunale del Riesame, l'assenza di coinvolgimento diretto della società nel procedimento penale, l'inattualità degli indizi e la mancanza di concreti elementi di contiguità mafiosa. È stata inoltre contestata l'asserita esistenza di rapporti societari con la famiglia mafiosa indicata nel provvedimento.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso e ha espresso parere per il suo rigetto. La mancata considerazione, in sede amministrativa, dell'ordinanza del Tribunale del Riesame non è stata ritenuta decisiva, poiché il soggetto interessato era stato comunque successivamente rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa. Il quadro indiziario è stato inoltre ritenuto corroborato dalla partecipazione dell'amministratore e socio alla compagine di altra società recentemente colpita da interdittiva antimafia. La Sezione ha richiamato i limiti del sindacato del giudice amministrativo sugli atti caratterizzati da ampia discrezionalità prefettizia, circoscritto ai vizi di manifesta illogicità, perplessità e contraddittorietà, che nel caso concreto non risultavano specificamente dedotti né ravvisabili. È stata quindi ritenuta legittima l'informazione antimafia interdittiva.
Osservazioni
Primo motivo - Motivazione e valorizzazione del procedimento penale
La censura di carenza motivazionale è infondata. Il provvedimento non si fonda soltanto sull'esistenza del procedimento penale, ma valorizza anche il rinvio a giudizio dell'amministratore e socio per fatti connessi alla criminalità mafiosa e la sua partecipazione al consiglio di amministrazione di altra società recentemente destinataria di interdittiva antimafia.
Secondo motivo - Esclusione dell'automatismo e attualità del pericolo
La contestazione relativa all'automatismo tra situazione indiziante e prognosi di infiltrazione mafiosa non conduce all'annullamento. L'annullamento dell'ordinanza custodiale da parte del Tribunale del Riesame è superato, ai fini della valutazione prefettizia, dal successivo rinvio a giudizio e dagli ulteriori elementi valorizzati nell'interdittiva.
Terzo motivo - Rapporti con la famiglia mafiosa e carenza istruttoria
Le deduzioni circa l'assenza di rapporti societari con la famiglia mafiosa e il ridimensionamento dell'impianto dell'ordinanza custodiale non evidenziano un vizio sindacabile dell'interdittiva. Il quadro considerato dalla Prefettura comprende anche la posizione dell'amministratore in altra società colpita da interdittiva.
Quarto motivo - Inattualità degli indizi
La censura di inattualità degli indizi è infondata. La recente interdittiva adottata nei confronti dell'altra società e il successivo rinvio a giudizio costituiscono elementi ritenuti sufficienti a escludere l'irrilevanza o l'obsolescenza del quadro indiziario.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. n. 1199/1971
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La Prefettura ha notificato alla società la comunicazione procedimentale prevista dalla disposizione; la società non ha presentato controdeduzioni.
art. 84 d.lgs. n. 159/2011
La norma è richiamata quale base delle situazioni indizianti rilevanti ai fini dell'informazione antimafia.
art. 89-bis d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è indicata nel provvedimento prefettizio quale fondamento dell'informazione antimafia interdittiva.
art. 91 d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è indicata nel provvedimento prefettizio quale ulteriore base normativa dell'interdittiva antimafia.
art. 3 l. n. 241/1990
È invocato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di motivazione; la Sezione ha ritenuto adeguato il quadro motivazionale del provvedimento.
art. 41 Cost.
È richiamato dalla ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica, senza che la censura abbia condotto all'annullamento dell'interdittiva.
art. 42 Cost.
È richiamato dalla ricorrente, ma la relativa censura è stata ritenuta infondata.
art. 97 Cost.
È richiamato in relazione ai principi di imparzialità e buon andamento; la Sezione non ha ravvisato vizi di illogicità, contraddittorietà o difetto di istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base per disporre l'oscuramento dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel sindacato sull'informazione antimafia, caratterizzata da ampia discrezionalità prefettizia, il giudice amministrativo può censurare il provvedimento per manifesta illogicità, perplessità o contraddittorietà, ma non può sostituire la propria valutazione prognostica a quella dell'autorità prefettizia in assenza di specifici vizi.
- La mancata considerazione di un'ordinanza cautelare penale favorevole non determina necessariamente l'illegittimità dell'interdittiva antimafia quando il quadro successivo comprende il rinvio a giudizio dell'interessato e ulteriori elementi sintomatici di contiguità o rischio di infiltrazione mafiosa.
- La valutazione prefettizia del rischio di infiltrazione mafiosa può fondarsi su un quadro indiziario complessivo riferito anche ai collegamenti dell'amministratore o socio con altre società destinatarie di interdittive antimafia, senza che sia necessario che la società direttamente colpita sia formalmente coinvolta nel procedimento penale.
- Ai fini della legittimità dell'interdittiva antimafia, l'attualità del pericolo può risultare da elementi recenti riferiti alla posizione dell'amministratore o socio e ai suoi collegamenti societari, valutati unitariamente dall'autorità prefettizia.
Impugnazione dell'interdittiva antimafia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una società privata contro l'informazione antimafia interdittiva adottata dal Prefetto di -OMISSIS- il 24 novembre 2023. Il Ministero dell'Interno ha trasmesso la relazione istruttoria chiedendo il rigetto del ricorso. L'istanza cautelare era stata già respinta dalla Sezione.
Premesse procedimentali
Il 5 giugno 2023 la Prefettura aveva notificato alla società la comunicazione prevista dall'art. 92, comma 2-bis, del d.lgs. n. 159/2011, dopo avere acquisito le osservazioni del Gruppo interforze. La società non aveva presentato controdeduzioni. Il Prefetto ha quindi adottato l'informazione interdittiva ritenendo sussistenti le situazioni contemplate dagli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. n. 159/2011.
Elementi posti a fondamento dell'interdittiva
Il provvedimento ha valorizzato il rinvio a giudizio dell'amministratore e socio della società, e del fratello, per fatti connessi al reato di associazione mafiosa e alla gestione di un'associazione di imprese operante nel settore delle onoranze funebri, ritenuta costituita sulla base di un patto con una famiglia mafiosa. È stata inoltre considerata la carica ricoperta dall'amministratore nel consiglio di amministrazione di altra società, anch'essa recentemente destinataria di un provvedimento interdittivo.
Motivi del ricorso
La società ha articolato quattro motivi, in larga parte sovrapponibili. Ha contestato:
- la carenza di motivazione e l'asserita valorizzazione automatica del solo procedimento penale;
- il recepimento acritico delle valutazioni del pubblico ministero e del giudice penale;
- la mancata considerazione dell'annullamento dell'ordinanza custodiale da parte del Tribunale del Riesame;
- l'assenza di un coinvolgimento diretto della società nel procedimento penale;
- la mancanza di elementi concreti sulla perdurante attualità del pericolo di infiltrazione mafiosa;
- l'assenza di rapporti societari con la famiglia mafiosa indicata nel provvedimento;
- l'inattualità degli indizi e la presenza, secondo la ricorrente, di condotte di contrasto alla criminalità organizzata.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto il ricorso infondato. In particolare, la mancata considerazione in sede amministrativa dell'ordinanza del Tribunale del Riesame non è stata ritenuta decisiva, poiché il soggetto interessato era stato comunque successivamente rinviato a giudizio per concorso esterno in associazione mafiosa.
Il Collegio ha inoltre attribuito rilievo alla partecipazione dell'amministratore e socio alla compagine di altra società recentemente colpita da interdittiva antimafia. Tale elemento, considerato insieme al rinvio a giudizio e agli altri dati acquisiti, è stato ritenuto idoneo a sostenere la prognosi prefettizia di rischio di infiltrazione mafiosa.
Limiti del sindacato giurisdizionale
Secondo il parere, l'informazione antimafia è un atto ampiamente discrezionale. Il sindacato del giudice amministrativo è pertanto limitato alla verifica di vizi quali manifesta illogicità, perplessità e contraddittorietà. Nel caso concreto tali vizi non risultavano specificamente dedotti in termini idonei né emergevano dal provvedimento impugnato.
Conclusioni
La Sezione ha ritenuto legittima l'informazione antimafia interdittiva e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e le altre parti, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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