Sentenza n. 334/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento: - dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS-, adottata dal Comune di Condofuri; - di ogni atto presupposto, successivo, connesso e\o conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I proprietari hanno impugnato l’ordinanza di demolizione relativa a un fabbricato realizzato sulla base di un permesso di costruire, contestando la qualificazione dell’intervento come eseguito in totale difformità o con variazioni essenziali. Sono stati dedotti, tra gli altri, violazione degli artt. 27, 31, 32, 23-ter e 34-bis d.P.R. 380/2001, violazione della l. 241/1990, difetto di istruttoria e motivazione, genericità e indeterminatezza dell’ordinanza, travisamento dei fatti e illogicità manifesta. I ricorrenti hanno sostenuto che il Comune non avesse effettuato né documentato un sopralluogo, non avesse indicato le opere concretamente difformi né le grandezze numeriche relative a volumetria, sagoma e distanze, e che le modifiche realizzate consistessero soltanto nella copertura del terrazzo e nella mancata realizzazione di una scala esterna, comunque riconducibili a tolleranze o difformità marginali. È stata inoltre contestata l’esistenza di vincoli sull’area e la conseguente applicazione della disciplina più rigorosa prevista per le variazioni essenziali realizzate su immobili vincolati. Il TAR ha disposto un’integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., chiedendo al Comune il permesso di costruire, gli elaborati progettuali, gli atti del procedimento e la documentazione relativa alla vigilanza edilizia. Il Comune ha prodotto solo parzialmente la documentazione richiesta, omettendo proprio gli elaborati progettuali, il titolo edilizio e gli atti istruttori essenziali.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto assorbenti le censure relative al deficit istruttorio e motivazionale. L’ordinanza si limitava ad affermare l’esistenza di “macroscopiche difformità” e la violazione di volumetria, distanze, sagoma e caratteristiche strutturali, senza descrivere le singole opere asseritamente abusive né indicare le concrete grandezze dei parametri urbanistico-edilizi asseritamente violati. Il Comune non aveva prodotto, nonostante l’ordine istruttorio, il permesso di costruire, gli elaborati progettuali, la relazione istruttoria, eventuali verbali di sopralluogo e la documentazione fotografica; tale omissione è stata valutata anche quale argomento di prova ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. Il TAR ha inoltre rilevato l’insufficiente istruttoria sulla presenza e sulla natura dei vincoli gravanti sull’area: l’ordinanza richiamava genericamente molteplici categorie di vincolo senza individuare quello concretamente esistente e senza chiarire il rapporto tra il parere della Soprintendenza, il titolo edilizio e lo stato dei luoghi. L’ordinanza di demolizione è stata quindi annullata, fatti salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’amministrazione. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 per spese processuali, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. È stata altresì disposta la trasmissione della sentenza alle competenti Procure.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La sanzione demolitoria per interventi eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità richiede che la qualificazione dell’abuso sia sorretta da un’istruttoria concreta e da una motivazione idonea a individuare le opere difformi.
art. 32 d.P.R. 380/2001
La qualificazione delle variazioni come essenziali, e l’eventuale equiparazione alla totale difformità in presenza di vincoli, presuppone l’accertamento e la specifica indicazione delle difformità e del vincolo concretamente gravante sull’area.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Il giudice può ordinare all’amministrazione la produzione degli atti necessari alla decisione, inclusi gli atti del procedimento e la documentazione istruttoria.
art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata o parziale ottemperanza dell’amministrazione all’ordine istruttorio può essere valutata quale argomento di prova.
art. 34-bis d.P.R. 380/2001
La disciplina delle tolleranze costruttive è stata invocata dai ricorrenti, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito l’applicabilità, avendo accolto il ricorso per il radicale deficit istruttorio e motivazionale dell’ordinanza.
Massime di principio
- Un’ordinanza di demolizione fondata sulla totale difformità o sulle variazioni essenziali non può limitarsi a richiamare genericamente macroscopiche difformità e la violazione di volumetria, sagoma, distanze o caratteristiche strutturali: deve descrivere le singole opere realizzate e indicare, in termini verificabili, i parametri urbanistico-edilizi concretamente violati.
- L’amministrazione che esercita il potere sanzionatorio edilizio deve svolgere un’istruttoria idonea a confrontare lo stato di fatto con il progetto assentito, documentando, ove necessario, il sopralluogo, gli accertamenti tecnici e gli elaborati progettuali utilizzati per qualificare l’abuso.
- Quando la qualificazione dell’intervento come totale difformità dipende dalla presenza di un vincolo, l’atto sanzionatorio deve individuare la natura del vincolo concretamente gravante sull’area e spiegare il suo rapporto con le difformità contestate; non è sufficiente il richiamo cumulativo e generico a molteplici categorie di vincoli.
- La mancata produzione da parte dell’amministrazione degli atti richiesti dal giudice ai fini della ricostruzione del procedimento può essere valutata come argomento di prova e concorrere a dimostrare il deficit istruttorio dell’azione amministrativa.
- Il difetto di motivazione e di istruttoria dell’ordinanza di demolizione non è superabile mediante la produzione giudiziale di atti essenziali non richiamati o non adeguatamente valorizzati nel provvedimento, soprattutto quando l’amministrazione non li deposita neppure a seguito di uno specifico ordine istruttorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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