Ordinanza n. 3222/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento PER L’ANNULLAMENTO - del provvedimento prot. n. 48690 del 03.12.2024 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. domanda 22148, prot. n. 34782 del 14/12/2022, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti all’Estero (Romania), ai fini dell’abilitazione all’insegnamento della classe di concorso A046 – SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, nella scuola di istruzione secondaria di II grado; - di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso, ivi compresa la comunicazione di preavviso di rigetto ricevuta con mail dell’8/7/2024 con cui l’Amm.ne resistente ha anticipato i motivi ostativi al riconoscimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia di titoli di studio e professionali conseguiti in Romania ai fini dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A046
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la domanda di riconoscimento in Italia dei titoli Nivel I e Nivel II conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso A046 – Scienze giuridico-economiche nella scuola secondaria di secondo grado. È stata altresì impugnata la comunicazione di preavviso di rigetto. Ai fini della decisione, il TAR ha rilevato la necessità di acquisire l'Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania, la cosiddetta “Adeverinta” ministeriale, oggetto della controversia e non presente nel fascicolo processuale.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando alla ricorrente di depositare l'Attestazione del competente Ministero della Pubblica Istruzione della Romania (“Adeverinta”) entro venti giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell'ordinanza. La camera di consiglio è stata rinviata all'8 aprile 2026 per il prosieguo. Non risultano pronunciamenti sull'annullamento del diniego, sui singoli motivi di illegittimità o sulle spese di lite.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Visto l’art. 65 cod. proc. amm.
La disposizione è stata utilizzata quale base per disporre l'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ai fini della decisione.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene necessaria, ai fini della decisione, l'acquisizione di documentazione rilevante non presente nel fascicolo, può disporre un incombente istruttorio assegnando alla parte un termine per il deposito e rinviando la trattazione della causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 492/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 493/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 494/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 495/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 496/2026 - Roma, Sezione 4B
- Ordinanza · 20 feb 2026Ordinanza n. 497/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →