Sentenza n. 353/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento -della Determinazione n. 1194 del 28.8.2025, comunicata con nota del 29.8.2025, con cui è stata disposta l’aggiudicazione “del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e servizi di igiene urbana nel territorio del comune di San Giorgio Ionico - gara ponte ex L.R. n.20/2016, in favore della società Teknoservice s.r.l.”; -di tutti gli atti e verbali e relativi allegati afferenti all valutazione delle offerte tecniche ed economiche, ivi compresi i verbali n. 2 e 3; -del verbale di gara n. 4 del 7.8.2025 con cui il RUP ha ritenuto che l’offerta di Teknoservice s.r.l. fosse attendibile sotto il profilo della sostenibilità economica; -di tutti gli atti e documenti relativi al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta; -del verbale n. 5 del 12.8.2025 recante proposta di aggiudicazione in favore della Teknoservice s.r.l.; -di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; con conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente, nelle more, stipulato con l’illegittimo aggiudicatario e per la condanna del Comune di San Giorgio Ionico e della Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni Montedoro a risarcire la Impregico a r.l. il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con il subentro, ex art. 122 c.p.a., nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana in favore di Teknoservice s.r.l., unitamente agli atti di gara e agli atti del sub-procedimento di verifica dell'anomalia
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa seconda classificata ha impugnato l'aggiudicazione e gli atti connessi deducendo, in primo luogo, l'indeterminatezza e l'inattendibilità dell'offerta economica dell'aggiudicataria per avere computato tra i ricavi i contributi CONAI e i proventi della vendita dei materiali da raccolta differenziata, ritenuti aleatori e non idonei a concorrere all'equilibrio economico-finanziario della commessa. Sono state inoltre dedotte la violazione della lex specialis, del capitolato, della disciplina ARERA e dell'art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, nonché eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità, contraddittorietà, travisamento, carenza istruttoria e motivazionale e sviamento. Con il secondo motivo è stata contestata la previsione di un ammortamento delle attrezzature su otto anni anziché su cinque, in asserita violazione della disciplina ARERA e del capitolato. Con il terzo motivo è stata contestata la presentazione, durante la verifica di congruità, di un secondo PEFA, ritenuto modificativo dell'offerta originaria, nonché la mancata adeguata giustificazione della remunerazione del capitale investito e dell'utile aziendale, in violazione degli artt. 101 e 110 del d.lgs. n. 36/2023, della disciplina ARERA, della lex specialis, della par condicio e del principio di immodificabilità dell'offerta. È stata chiesta anche la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, e la tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, prescindendo dall'esame delle eccezioni preliminari di rito perché le censure sono risultate infondate. Quanto ai contributi CONAI, il Collegio ha rilevato che l'art. 35, comma 2, del capitolato prevedeva espressamente che i proventi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance concorressero alla determinazione dell'equilibrio economico-finanziario e che la documentazione di gara stimava tali ricavi in 44.220 euro annui, con una previsione prudenziale. La loro inclusione nel PEFA dell'aggiudicataria era quindi conforme alla lex specialis e non rendeva l'offerta aleatoria o indeterminata. Quanto all'ammortamento delle attrezzature e agli altri costi contestati, il giudice ha richiamato la natura globale e sintetica del giudizio di anomalia, espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta e macroscopica erroneità, illogicità o carenza istruttoria. Le giustificazioni dell'aggiudicataria e il verbale n. 4 sono stati ritenuti sufficienti; il MTR-2 è stato considerato un criterio per determinare i valori massimi della TARI a carico degli utenti, non un parametro necessariamente diretto a stabilire il corrispettivo dovuto al gestore. Le contestazioni sui costi delle fototrappole sono state giudicate generiche e indimostrate. Quanto al secondo PEFA, il TAR ha affermato che il piano economico-finanziario è strettamente collegato all'offerta e non può essere sostanzialmente modificato in sede di verifica, ma ha ritenuto che nel caso concreto non fosse stata provata alcuna riformulazione sostanziale: lo scostamento di circa 1.000 euro su un importo complessivo di 2.759.008,02 euro era minimale e in diminuzione. Anche le censure sulla remunerazione del capitale e sull'utile sono state respinte, essendo le motivazioni della stazione appaltante chiare e puntuali. I documenti prodotti dalla ricorrente nel gennaio e febbraio 2026, riferiti a fatti sopravvenuti e non accompagnati da motivi di ricorso notificati, non potevano incidere sulla legittimità degli atti impugnati. Sono state respinte, per conseguenza, anche le domande di inefficacia del contratto e di subentro o risarcimento. Spese compensate per la particolarità della controversia.
Norme richiamate
art. 108, comma 2, d.lgs. n. 36/2023
Individuato quale fondamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo.
art. 110 d.lgs. n. 36/2023
La verifica dell'anomalia deve accertare l'attendibilità e la sostenibilità complessiva dell'offerta; le contestazioni sono state respinte non essendo emersi profili di macroscopica illogicità o inattendibilità.
art. 101 d.lgs. n. 36/2023
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla verifica di congruità e alla pretesa modifica dell'offerta, senza che il giudice ravvisasse una violazione concreta.
art. 122 c.p.a.
Richiamato per la domanda di declaratoria di inefficacia del contratto e di subentro, respinta per l'infondatezza dell'impugnazione.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per la domanda risarcitoria in forma specifica o per equivalente, respinta in conseguenza della legittimità dell'aggiudicazione.
art. 35, comma 2, Capitolato Speciale d'Appalto
L'ultimo importo (id est ricavi conai) concorre alla determinazione dell'equilibrio economico finanziario.
La clausola autorizza il riconoscimento al gestore dei ricavi derivanti dai sistemi collettivi di compliance e consente che tali ricavi siano computati nell'equilibrio economico-finanziario della gestione.
art. 14 Allegato A1 MTR-2 ARERA
Richiamato per la disciplina dell'imputazione dei cespiti e dell'ammortamento; il giudice ha ritenuto non dimostrata la violazione dedotta.
deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF
Richiamata quale disciplina del metodo tariffario rifiuti e dello sharing dei ricavi CONAI.
deliberazione ARERA n. 389/2023
Richiamata dalla ricorrente insieme alla disciplina ARERA relativa alla remunerazione del capitale e alla verifica del PEFA.
deliberazione ARERA n. 7/2024
Richiamata dalla ricorrente nell'ambito delle censure sulla remunerazione del capitale e sull'immodificabilità dell'offerta.
art. 74 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe della sentenza.
art. 120 c.p.a.
Richiamato nell'epigrafe in relazione al rito applicabile alle controversie relative alle procedure di affidamento.
Massime di principio
- Il giudizio di verifica dell'anomalia dell'offerta ha natura globale e sintetica ed esprime discrezionalità tecnica della stazione appaltante; il sindacato giurisdizionale è limitato ai casi di manifesta e macroscopica erroneità, illogicità, contraddittorietà o carenza istruttoria, senza che il giudice possa sostituire la propria valutazione a quella amministrativa o procedere a una autonoma verifica delle singole voci.
- La verifica dell'anomalia non ha funzione sanzionatoria e non mira a individuare ogni inesattezza delle singole componenti dell'offerta, ma ad accertare se l'offerta, considerata nel suo complesso, sia attendibile e idonea a garantire la corretta esecuzione dell'appalto.
- Quando la lex specialis e il capitolato prevedono e quantificano i ricavi derivanti dai contributi CONAI, tali ricavi possono essere computati nel piano economico-finanziario e nell'equilibrio economico della commessa, salvo preclusioni espresse, senza che la loro inclusione renda di per sé l'offerta aleatoria o indeterminata.
- Il piano economico-finanziario, in quanto strettamente collegato all'offerta e funzionale alla verifica della sua affidabilità, non può essere sostanzialmente modificato in sede di verifica di congruità; sono tuttavia ammissibili variazioni limitate, oggettivamente giustificate e non incidenti sull'impostazione sostanziale dell'offerta.
- La disciplina del metodo tariffario rifiuti MTR-2 è diretta a determinare i valori massimi della tariffa applicabile agli utenti e non necessariamente a fissare i corrispettivi dovuti al gestore del servizio; pertanto, la sua applicazione non impone automaticamente che ogni parametro tariffario costituisca un limite inderogabile alla struttura economica dell'offerta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 526/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 527/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 528/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 529/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 530/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 mar 2026Sentenza n. 531/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →