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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01831/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso dal contribuente per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una precedente decisione che gli aveva riconosciuto il diritto al rimborso del 90% dei tributi IRPEF versati per gli anni 1990, 1991 e 1992, in relazione a benefici fiscali connessi a eventi calamitosi. La commissione tributaria regionale, rilevato che l'Agenzia aveva corrisposto solo il 50% della somma dovuta, aveva accolto il ricorso per ottemperanza e nominato un commissario ad acta. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies del D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, nonché dell'art. 29 del D.L. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020 e dell'art. 9, comma 17, L. n. 289/2002. Secondo la ricorrente, quando le istanze eccedono le risorse stanziate, i rimborsi devono essere ridotti del 50%, sicché il giudice di merito avrebbe errato nel non applicare tale disciplina alla fase esecutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo all'esecuzione di un giudicato di rimborso per benefici fiscali conseguenti a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dall'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato nel tempo, e, in caso di incapienza, deve attivare le procedure previste dalla normativa di contabilità pubblica per dare integrale esecuzione al giudicato, anche mediante commissario ad acta e speciale ordine di pagamento in conto sospeso. Ha escluso che la normativa consenta una falcidia dei diritti patrimoniali già giudizialmente accertati. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    Disposizione che disciplina i rimborsi relativi a benefici fiscali per eventi calamitosi e le modalità di attuazione in relazione alle risorse stanziate.

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017

    Modifica il comma 665 dell'art. 1 L. n. 190/2014; la Corte ritiene la disciplina applicabile alla fase esecutiva/ottemperanza se vigente in quel momento.

  • art. 29 D.L. n. 162/2019 conv. in L. n. 8/2020

    Ulteriore modifica dell'art. 1, comma 665, L. n. 190/2014 rilevante per la disciplina dei rimborsi e la verifica delle risorse disponibili.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    Richiamato dal ricorrente nel quadro normativo dei benefici fiscali e dei rimborsi oggetto di ottemperanza.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 70

    Norma sul giudizio tributario di ottemperanza: il giudice deve assicurare l'esecuzione del giudicato e compiere gli accertamenti necessari.

  • art. 380-bis cod. proc. civ.

    Norma procedurale richiamata per la proposta del relatore in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice deve individuare in concreto le modalità di esecuzione del giudicato e può/dover compiere tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare la portata precettiva della decisione da attuare.
  • Quando la legge prevede rimborsi fiscali da eseguire nei limiti di fondi stanziati, la verifica della capienza delle risorse appartiene alla fase attuativa del giudicato e va svolta nel giudizio di ottemperanza.
  • La disciplina sopravvenuta o comunque vigente al momento dell'esecuzione può incidere sulle modalità di attuazione del rimborso se regola la fase esecutiva del comando giudiziale.
  • La normativa sui limiti quantitativi dei rimborsi per benefici fiscali non legittima una riduzione sostanziale del credito già giudizialmente accertato, ma richiede l'attivazione delle procedure di contabilità pubblica necessarie per l'integrale soddisfacimento del credito stesso.
  • In caso di incapienza dei fondi, il giudice dell'ottemperanza deve adottare provvedimenti specifici, anche mediante commissario ad acta, per assicurare l'effettività del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiudicato
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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