Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 11931/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. I ricorsi deducevano, in modo comune e con formulazione ritenuta generica, la violazione dell'art. 606, lettere b) ed e), c.p.p. in relazione agli artt. 444 e 125 c.p.p. La Corte rileva però che la sentenza impugnata non era stata resa a seguito di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., ma all'esito del giudizio ordinario, sicché la doglianza risultava eccentrica rispetto al provvedimento impugnato e priva di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché generici ed eccentrici rispetto alla sentenza impugnata, pronunciata non ai sensi dell'art. 444 c.p.p. ma all'esito del giudizio ordinario. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, escludendo la ricorrenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Le censure di legittimità erano formalmente incardinate sui vizi di violazione di legge e motivazione, ma sono state ritenute generiche e non pertinenti al contenuto della sentenza impugnata.

  • art. 444 c.p.p.

    La norma sul patteggiamento è stata richiamata in modo inconferente, perché la decisione impugnata non era stata resa a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 125 c.p.p.

    È stato evocato in relazione alla motivazione della sentenza, ma il richiamo è risultato privo di pertinenza rispetto al tipo di decisione oggetto di impugnazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte ha applicato la regola della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità è esclusa solo se vi sia assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Un ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze sono generiche e non si confrontano con la reale natura e struttura della sentenza impugnata.
  • Il richiamo a norme processuali non pertinenti al tipo di decisione resa dal giudice di merito rende il motivo eccentrico e quindi non scrutinabile nel merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella sua determinazione, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La verifica di ammissibilità richiede che il motivo di ricorso sia specifico, pertinente e coerente con il contenuto del provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.