Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07034/2024 del 15/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva notificato a un socio, titolare del 26% di una società di capitali a ristretta base partecipativa, un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2005, imputandogli pro quota utili non dichiarati dalla società, in base alla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extra-contabili. L'accertamento societario presupposto era divenuto definitivo perché non impugnato. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l'appello annullando l'atto per difetto di motivazione: secondo i giudici di merito, l'avviso al socio avrebbe dovuto essere corredato dal PVC della Guardia di Finanza posto a base dell'accertamento societario. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 42 d.P.R. 600/1973 e 7 L. 212/2000, sostenendo che era sufficiente l'allegazione dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, essendo questo l'unico atto presupposto rilevante e già allegato; inoltre ha censurato la CTR per aver escluso la percezione di utili e valorizzato la cessione della quota, osservando che gli utili extra-contabili non sono normalmente tracciabili e che la cessione non risultava formalizzata né iscritta nei libri sociali o nel registro imprese. Il contribuente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per preteso giudicato interno su alcune statuizioni della sentenza di appello, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal contribuente, osservando che il ricorso dell'Agenzia investiva anche le parti della motivazione richiamate dall'eccezione di giudicato interno. Nel merito ha accolto il ricorso: ha affermato che, nell'accertamento dei maggiori redditi imputati al socio in ragione di utili extra-bilancio accertati in capo alla società, l'atto al socio deve richiamare e motivare sulla base dell'avviso emesso nei confronti della società, che era stato nella specie allegato; non era invece necessario allegare anche il PVC societario, poiché l'oggetto dell'accertamento del socio è la quantificazione della distribuzione degli utili già definitivamente accertati in capo alla società. La Corte ha inoltre ritenuto corretto il rilievo dell'Ufficio secondo cui la mancata evidenza bancaria della percezione degli utili è irrilevante per utili extra-contabili e che la cessione della quota, non formalizzata e non pubblicizzata nei registri previsti, non era idonea a superare la presunzione. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere adeguatamente motivato, ma nel caso dell'accertamento al socio è sufficiente il richiamo all'atto presupposto relativo alla società, se questo è conosciuto o allegato; non occorre allegare atti ulteriori non richiamati nell'avviso.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione e allegazione degli atti richiamati non si estende, nel caso concreto, al PVC della verifica societaria, quando l'atto impositivo al socio richiama soltanto l'accertamento definitivo emesso verso la società e questo è stato allegato.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    È stato il parametro del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge in relazione alla motivazione dell'avviso di accertamento e alla necessità di allegazione del PVC.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Hanno costituito la base processuale per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nell'accertamento dei redditi imputati al socio di una società a ristretta base partecipativa in base alla presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili, l'atto notificato al socio può essere validamente motivato mediante rinvio all'avviso di accertamento definitivo emesso nei confronti della società, se tale atto è allegato o comunque conoscibile.
  • Non è necessario allegare al socio il processo verbale di constatazione relativo alla verifica societaria quando l'avviso al socio non vi faccia specifico riferimento e l'unico presupposto rilevante sia l'accertamento definitivo dei maggiori utili in capo alla società.
  • In materia di utili extra-contabili, la mancata evidenza di movimenti bancari personali del socio non è di per sé decisiva per escludere la percezione di utili presunti, poiché tali utili sono normalmente non tracciabili.
  • La cessione della quota sociale, per essere idonea a superare la presunzione di partecipazione agli utili, deve risultare formalizzata e documentalmente opponibile; una mera allegazione non sufficiente o non iscritta nei registri sociali e nel registro delle imprese non basta a vincere la presunzione.
  • L'eccezione di giudicato interno non è fondata se il ricorso per cassazione investe anche le parti della motivazione della sentenza di merito che si assumono coperte da giudicato o qualificate come obiter, purché tali profili siano effettivamente censurati nel ricorso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.