Sentenza n. 84/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza n. 173/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 70/2024 del Tribunale di Tempio Pausania Sezione Lavoro, pubblicata in data 17.03.2025, notificata il 19.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Tempio Pausania, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica del docente per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 173/2025 del Tribunale di Tempio Pausania, passata in giudicato e notificata al Ministero il 19 marzo 2025. La sentenza aveva dichiarato il diritto del docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, e aveva condannato il Ministero all'emissione della Carta e all'accredito complessivo di euro 2.500,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorrente ha dedotto la persistente inerzia dell'Amministrazione, rimasta inadempiente anche dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la rifusione delle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era stata ritualmente notificata al Ministero e che il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo era inutilmente decorso. Ha quindi accolto la domanda di ottemperanza e ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo al ricorrente il beneficio della Carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta dell'interessato per compiere gli atti necessari. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficienza dei fondi, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 400,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato amministrativo o di altro provvedimento giurisdizionale esecutivo.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di promuovere l'azione esecutiva, compreso il giudizio di ottemperanza, nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, per l'esecuzione dei pagamenti dovuti in forza del giudicato, il ricorso al pagamento in conto sospeso mediante gli specifici capitoli di bilancio anche in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario recante una condanna dell'Amministrazione al riconoscimento e all'erogazione di una prestazione economica, quando il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 sia inutilmente decorso.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di conformarsi alla pronuncia entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, deve adottare tutti gli atti e le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato entro il termine assegnato e può essere autorizzato a utilizzare il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 quando l'Amministrazione debitrice non disponga di fondi sufficienti.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell'Amministrazione debitrice, non è dovuto un compenso aggiuntivo per l'attività di commissario ad acta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 167/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 170/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 22 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →