Sentenza del 09/07/2015 n. 6289 - Comm. Trib. Prov. Milano
SANZIONI - Stato di crisi economica - Non debenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe sanzioni amministrative tributarie sono state ritenute non dovute. La sentenza ha escluso la responsabilità sanzionatoria del contribuente perché l'inadempimento non era imputabile a sua colpa, essendo stato determinato da una situazione di crisi finanziaria conclamata e documentata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la debenza delle sanzioni sostenendo di non aver potuto effettuare il versamento tributario per una situazione di grave e comprovata crisi economica. La difficoltà finanziaria era culminata, in un periodo molto breve, nell'ammissione alla procedura di concordato preventivo. Il Collegio ha valorizzato sia la relativa esiguità della somma non versata sia la situazione economica complessiva, ritenendo assente il requisito della rimproverabilità della violazione.
Norme richiamate
Principio della rimproverabilità nell'illecito amministrativo tributario
Le sanzioni non sono dovute in assenza del requisito della "rimproverabilità"
La sanzione amministrativa non può essere applicata quando la violazione è stata commessa senza colpa o dolo, in presenza di circostanze oggettive che abbiano reso concretamente impossibile adempiere.
Massime di principio
- Una grave crisi economica può escludere la responsabilità sanzionatoria del contribuente solo se è concreta, comprovata e causalmente collegata all'impossibilità di adempiere.
- La mera difficoltà finanziaria o la semplice mancanza di liquidità non bastano normalmente: occorrono elementi documentali e circostanze specifiche, come procedure concorsuali, insolvenza imminente o eventi finanziari straordinari.
- Il giudice deve valutare la rimproverabilità in concreto, considerando l'importo non versato, la situazione patrimoniale complessiva e la rapidità con cui la crisi è culminata nell'apertura di una procedura concorsuale.
- L'esclusione delle sanzioni non implica necessariamente l'estinzione del tributo e degli eventuali interessi, che possono restare dovuti.
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