Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 556/2026 - Lecce, Sezione 3

per l'accertamento del diritto della ricorrente alla revisione prezzi, maturato a far data dal settembre 2018, nell’ambito del contratto stipulato tramite Ordinativo Principale di Fornitura del 20 dicembre 2013, prot. 7281 C5 (CIG 4411145003), nonché dei successivi Atti Aggiuntivi all’Ordinativo Principale di Fornitura (prot. 1290/C5 del 13 marzo 2015; prot. 3438/C5 del 07 luglio 2015; prot. 3378/C05 del 26 maggio 2016; prot. 3570-VI.10 del 24 giugno 2017; prot. 5201-VI.10 del 09 ottobre 2017; prot. 1399 – VI.2 del 13 marzo 2018; prot. 5802-VI.2 del 23 novembre 2018; prot. 4562-VI.2 del 10 ottobre 2019) emessi dall’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore Ezio Vanoni di Nardò, nell’ambito della convenzione Consip sottoscritta da Dussmann “per l’affidamento dei servizi di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione”. e, ove occorrer possa, per l’annullamento del diniego all’istanza di revisione prezzi formulata dalla Dussmann Service s.r.l.; nonché per la condanna al pagamento in favore della ricorrente: - dell’importo complessivo di € 5.176,00 oltre IVA dovuto a titolo di revisione prezzi per il periodo dal settembre 2018 al 29 febbraio 2020, - degli interessi moratori decorrenti dal dì del dovuto al saldo.

Giustizia amministrativa202301210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IIISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego, anche implicito nel rigetto della fattura, della revisione prezzi richiesta dall’impresa per il periodo settembre 2018-febbraio 2020

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla revisione dei prezzi maturato nell’esecuzione di un appalto pubblico di servizi stipulato mediante ordinativo principale di fornitura e successivi atti aggiuntivi, nell’ambito di una convenzione Consip. Ha chiesto inoltre, ove necessario, l’annullamento del diniego opposto alla richiesta di revisione, il pagamento di € 5.176,00 oltre IVA e gli interessi moratori. Ha dedotto la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. e dell’art. 115 d.lgs. n. 163/2006; il diritto alla revisione previsto dall’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dall’art. 9.4 del Capitolato tecnico; l’assenza di prescrizione quinquennale; la correttezza della quantificazione; e la spettanza degli interessi moratori ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002. La controversia riguardava anche la qualificazione della posizione giuridica azionata e il riparto di giurisdizione, poiché la clausola contrattuale disciplinava sia l’an sia il quantum della revisione.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente riconosciuto la propria giurisdizione esclusiva, rilevando che l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a. ricomprende le controversie relative alla clausola di revisione prezzi e al relativo provvedimento applicativo nei contratti a esecuzione continuata o periodica soggetti all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006. La giurisdizione esclusiva opera sia sulle questioni relative all’an sia su quelle relative al quantum della revisione, senza rilievo decisivo per la distinzione tra diritto soggettivo e interesse legittimo. Nel merito, il ricorso è stato accolto parzialmente. Il Collegio ha ritenuto che l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, l’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip, l’art. 9.4 del Capitolato tecnico e le pertinenti clausole degli allegati alla Convenzione imponessero un meccanismo di aggiornamento annuale dei prezzi, pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno dall’ordinativo principale. La clausola di revisione è stata qualificata come norma imperativa, integrativa della volontà negoziale ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., con nullità delle eventuali pattuizioni difformi. È stato quindi riconosciuto il diritto dell’impresa alla revisione prezzi per il periodo settembre 2018-febbraio 2020. La domanda relativa agli interessi moratori è stata accolta solo quanto alla decorrenza: gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 spettano dalla pubblicazione della sentenza fino al soddisfo, non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, poiché prima della determinazione sulla spettanza del compenso revisionale e della relativa scadenza legale o convenzionale non era ancora esigibile il credito revisionale. Le spese sono state integralmente compensate per la soccombenza reciproca e la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a.

    Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie (...) relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

    La giurisdizione esclusiva comprende le controversie sulla revisione prezzi negli appalti di servizi a esecuzione continuata o periodica, sia quanto all’an sia quanto al quantum della pretesa.

  • art. 115 d.lgs. n. 163/2006

    Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo.

    La disposizione introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulla disciplina civilistica generale e idonea a integrare automaticamente il contratto; le clausole difformi sono nulle nella parte incompatibile.

  • art. 10, comma 5, Convenzione Consip

    I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 (...) o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (...)

    La clausola convenzionale conferma il diritto alla revisione secondo l’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 e secondo il parametro ISTAT previsto dalla lex specialis.

  • art. 9.4 Capitolato tecnico

    Annualmente verrà applicato l’aggiornamento del canone in misura pari al 100% della variazione accertata dall’Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatasi nell’anno precedente.

    La clausola stabilisce il meccanismo concreto di aggiornamento annuale dei prezzi, decorrente dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale.

  • artt. 1339 e 1419 c.c.

    Le clausole imperative sulla revisione prezzi si inseriscono automaticamente nel contratto e sostituiscono le pattuizioni difformi, senza travolgere l’intero contratto.

  • art. 4, comma 1, d.lgs. n. 231/2002

    Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi decorrono, nella fattispecie, dalla pubblicazione della sentenza e non dalla precedente scadenza dei corrispettivi, poiché il credito revisionale non era anteriormente determinato ed esigibile.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla revisione prezzi degli appalti pubblici di servizi a esecuzione continuata o periodica soggetti all’art. 115 d.lgs. n. 163/2006, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comprende sia l’accertamento dell’an sia la determinazione del quantum della revisione.
  • L’art. 115 d.lgs. n. 163/2006 introduce una disciplina speciale e imperativa della revisione prezzi, prevalente sulle regole civilistiche generali e idonea a integrare automaticamente il contratto ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c.; le clausole contrattuali difformi sono nulle nella parte incompatibile con tale disciplina.
  • Quando la lex specialis prevede l’aggiornamento annuale dei corrispettivi nella misura del 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, il diritto alla revisione sorge secondo tale meccanismo a partire dal periodo stabilito dalla clausola, normalmente dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo principale.
  • Gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002 sulle somme dovute a titolo di revisione prezzi non decorrono prima che il compenso revisionale sia stato determinato o riconosciuto e sia scaduto il termine legale o convenzionale per il pagamento; in assenza di tali presupposti, possono decorrere dalla pubblicazione della sentenza che accerta il diritto.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoGiurisdizione e riparto
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.