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Sentenza

Sentenza n. 5370/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del decreto R. 350 dell’-OMISSIS- con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato, nei confronti della ricorrente, il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008; - della nota -OMISSIS- dell’-OMISSIS- con la quale è stato trasmesso all’odierna ricorrente il predetto decreto interdittivo; - ove occorra, del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale del 1-OMISSIS-con cui la ATS Pavia, riscontrate “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021 (v. TAB. 1)”, ha sospeso l’attività esercitata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e il relativo verbale di accertamento del 13 febbraio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202506691

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, nonché gli atti presupposti relativi alla sospensione dell’attività imprenditoriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aveva vietato di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, in conseguenza della sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’ATS Pavia per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e della circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione della medesima circolare per adozione del decreto oltre il termine di 45 giorni, senza adeguata motivazione; violazione del principio di proporzionalità, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sproporzionalità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In particolare, la società ha contestato che la durata dell’interdizione fosse stata collegata alla data di revoca della sospensione, sostenendo di avere adempiuto immediatamente alle prescrizioni impartite dall’ATS e di avere versato la somma richiesta per ottenere la revoca. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta perdita di efficacia del decreto, oltre a dedurne l’infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità, riconoscendo alla società un interesse concreto e attuale alla rimozione degli effetti lesivi già prodotti dal provvedimento, anche perché l’interdizione rileva ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare pubbliche. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. La mancata comunicazione di avvio non determina illegittimità perché l’interdizione è un atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale non è perentorio: la circolare riguarda l’istruttoria delle strutture territoriali e utilizza l’espressione “normalmente”; inoltre, il decreto ha natura meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge e può essere adottato anche dopo il decorso di tale termine, purché la sua efficacia sia limitata al periodo effettivo di sospensione. È stata inoltre ritenuta legittima l’adozione del decreto ministeriale dopo la revoca della sospensione, perché l’interdizione non costituisce una sanzione autonoma, ma una misura accessoria e ricognitiva di una condizione già verificatasi. Ciò che rileva è che la sospensione abbia prodotto effetti. Nel caso concreto, il decreto ha correttamente circoscritto l’interdizione al periodo di effettiva efficacia della sospensione, pari a cinque giorni, dal 13 al 17 febbraio 2025. L’adempimento immediato delle prescrizioni e il pagamento dell’oblazione non fanno venir meno automaticamente l’efficacia della sospensione, occorrendo un espresso provvedimento di revoca dell’ATS. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008

    La sospensione dell’attività imprenditoriale costituisce il presupposto dell’interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione.

  • art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008

    Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.

    L’interdizione è un divieto direttamente previsto dalla legge, di natura vincolata e meramente ricognitiva, la cui durata coincide con il periodo di efficacia della sospensione.

  • artt. 7 e 8 l. n. 241/1990

    Non si applicano all’adozione dell’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, poiché si tratta di un atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità.

  • art. 97 Cost.

    Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non consente di superare la disciplina legale vincolata dell’interdizione né di trasformare in discrezionale la durata predeterminata dalla legge.

  • circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006

    Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare non è perentorio e riguarda l’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali; il provvedimento interdittivo può essere adottato anche oltre tale termine.

Massime di principio

  • L’interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 è un atto vincolato e dovuto, di natura meramente ricognitiva del divieto direttamente stabilito dalla legge; pertanto, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990.
  • Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione deve essere limitato al periodo di effettiva efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale che ne costituisce il presupposto.
  • L’interdizione può essere adottata anche dopo la cessazione o la revoca della sospensione, purché il provvedimento dia atto di una sospensione che abbia effettivamente prodotto i propri effetti e ne circoscriva l’efficacia al relativo periodo.
  • Il termine previsto da una circolare ministeriale per l’adozione dell’interdizione non è perentorio quando la circolare disciplina l’istruttoria propedeutica e non prevede espressamente una decadenza dal potere; il suo decorso non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento.
  • L’adempimento delle prescrizioni e il pagamento della somma richiesta per la revoca non fanno cessare automaticamente l’efficacia della sospensione: tale effetto si produce soltanto con l’adozione dell’espresso provvedimento di revoca da parte dell’autorità competente.
  • La perdita di efficacia dell’interdizione non elimina necessariamente l’interesse a ricorrere, quando il provvedimento abbia già prodotto effetti lesivi rilevanti, anche ai fini della qualificazione dell’impresa per la partecipazione a gare pubbliche.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaInvalidità del provvedimentoRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativoContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietàLegittimazione e interesse a ricorrereTermini del procedimento

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