Sentenza n. 5370/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto R. 350 dell’-OMISSIS- con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha adottato, nei confronti della ricorrente, il provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008; - della nota -OMISSIS- dell’-OMISSIS- con la quale è stato trasmesso all’odierna ricorrente il predetto decreto interdittivo; - ove occorra, del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale del 1-OMISSIS-con cui la ATS Pavia, riscontrate “gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021, convertito con modificazioni dalla L. 215/2021 (v. TAB. 1)”, ha sospeso l’attività esercitata dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008 e il relativo verbale di accertamento del 13 febbraio 2025; - di ogni altro atto o provvedimento presupposto, conseguente o comunque connesso con quelli impugnati, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e con le stazioni appaltanti, adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, nonché gli atti presupposti relativi alla sospensione dell’attività imprenditoriale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il decreto con cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aveva vietato di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, in conseguenza della sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’ATS Pavia per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990 e della circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione della medesima circolare per adozione del decreto oltre il termine di 45 giorni, senza adeguata motivazione; violazione del principio di proporzionalità, dell’art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento e imparzialità, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, sproporzionalità, contraddittorietà e ingiustizia manifesta. In particolare, la società ha contestato che la durata dell’interdizione fosse stata collegata alla data di revoca della sospensione, sostenendo di avere adempiuto immediatamente alle prescrizioni impartite dall’ATS e di avere versato la somma richiesta per ottenere la revoca. Il Ministero ha eccepito l’improcedibilità per sopravvenuta perdita di efficacia del decreto, oltre a dedurne l’infondatezza nel merito.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di improcedibilità, riconoscendo alla società un interesse concreto e attuale alla rimozione degli effetti lesivi già prodotti dal provvedimento, anche perché l’interdizione rileva ai fini della qualificazione per la partecipazione alle gare pubbliche. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. La mancata comunicazione di avvio non determina illegittimità perché l’interdizione è un atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità. Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale non è perentorio: la circolare riguarda l’istruttoria delle strutture territoriali e utilizza l’espressione “normalmente”; inoltre, il decreto ha natura meramente ricognitiva di un divieto direttamente stabilito dalla legge e può essere adottato anche dopo il decorso di tale termine, purché la sua efficacia sia limitata al periodo effettivo di sospensione. È stata inoltre ritenuta legittima l’adozione del decreto ministeriale dopo la revoca della sospensione, perché l’interdizione non costituisce una sanzione autonoma, ma una misura accessoria e ricognitiva di una condizione già verificatasi. Ciò che rileva è che la sospensione abbia prodotto effetti. Nel caso concreto, il decreto ha correttamente circoscritto l’interdizione al periodo di effettiva efficacia della sospensione, pari a cinque giorni, dal 13 al 17 febbraio 2025. L’adempimento immediato delle prescrizioni e il pagamento dell’oblazione non fanno venir meno automaticamente l’efficacia della sospensione, occorrendo un espresso provvedimento di revoca dell’ATS. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione integrale delle spese per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81/2008
La sospensione dell’attività imprenditoriale costituisce il presupposto dell’interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione.
art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti.
L’interdizione è un divieto direttamente previsto dalla legge, di natura vincolata e meramente ricognitiva, la cui durata coincide con il periodo di efficacia della sospensione.
artt. 7 e 8 l. n. 241/1990
Non si applicano all’adozione dell’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, poiché si tratta di un atto vincolato e dovuto, privo di margini di discrezionalità.
art. 97 Cost.
Il richiamo ai principi di buon andamento e imparzialità non consente di superare la disciplina legale vincolata dell’interdizione né di trasformare in discrezionale la durata predeterminata dalla legge.
circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006
Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare non è perentorio e riguarda l’istruttoria propedeutica delle strutture territoriali; il provvedimento interdittivo può essere adottato anche oltre tale termine.
Massime di principio
- L’interdizione alla contrattazione con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 81/2008 è un atto vincolato e dovuto, di natura meramente ricognitiva del divieto direttamente stabilito dalla legge; pertanto, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 l. n. 241/1990.
- Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione deve essere limitato al periodo di effettiva efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale che ne costituisce il presupposto.
- L’interdizione può essere adottata anche dopo la cessazione o la revoca della sospensione, purché il provvedimento dia atto di una sospensione che abbia effettivamente prodotto i propri effetti e ne circoscriva l’efficacia al relativo periodo.
- Il termine previsto da una circolare ministeriale per l’adozione dell’interdizione non è perentorio quando la circolare disciplina l’istruttoria propedeutica e non prevede espressamente una decadenza dal potere; il suo decorso non determina, di per sé, l’illegittimità del provvedimento.
- L’adempimento delle prescrizioni e il pagamento della somma richiesta per la revoca non fanno cessare automaticamente l’efficacia della sospensione: tale effetto si produce soltanto con l’adozione dell’espresso provvedimento di revoca da parte dell’autorità competente.
- La perdita di efficacia dell’interdizione non elimina necessariamente l’interesse a ricorrere, quando il provvedimento abbia già prodotto effetti lesivi rilevanti, anche ai fini della qualificazione dell’impresa per la partecipazione a gare pubbliche.
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