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Sentenza

Sentenza n. 2019/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - dell’atto prot. n. 12368 del 2 ottobre 2024 con cui il Comune di Lacco Ameno ha adottato la “comunicazione di chiusura del procedimento con esito negativo ai sensi degli artt. 7,8, e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e II”; - dell’art. 11 “Aree sensibili” del “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni” approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui vieta l’installazione nei parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l’atto con cui il Comune di Lacco Ameno ha adottato la comunicazione di avviso di procedimento negativo “ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed II”; - di qualsivoglia altra disposizione del Regolamento comunale che possa costituire fondamento della comunicazione di chiusura del procedimento; in via subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione dell’art. 11 “Aree sensibili” del “Regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telecomunicazioni” approvato con delibera del consiglio comunale n. 5 dell’8 febbraio 2024, nella parte in cui vieta l''installazione nei parchi, aree attrezzate e zone di quiete e relative pertinenze; - di qualsivoglia altra disposizione del Regolamento comunale che possa costituire fondamento della comunicazione di chiusura del procedimento.

Giustizia amministrativa202406558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione comunale di chiusura negativa del procedimento autorizzatorio per l'installazione di una stazione radio base nel Parco Negombo, nonché il regolamento comunale sulle aree sensibili nella parte relativa al divieto di installazione nei parchi, nelle aree attrezzate e nelle zone di quiete

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva presentato un'istanza, ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per l'installazione di un impianto di radio-trasmissione per telefonia mobile in area paesaggisticamente vincolata. Dopo una precedente sentenza che aveva annullato il provvedimento comunale di improcedibilità e la relativa deliberazione presupposta, il Comune aveva riattivato il procedimento, comunicato i motivi ostativi e concluso negativamente richiamando il regolamento comunale, il cui art. 11 qualificava come aree sensibili i parchi, le aree attrezzate, le zone di quiete e le relative pertinenze. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001, sostenendo che il parco non fosse un sito specificamente delimitato e sensibile e che il divieto costituisse una limitazione generalizzata; violazione degli artt. 1, comma 6, e 3, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 43 dello stesso decreto, per la pretesa incompatibilità del divieto con la disciplina delle infrastrutture di comunicazione elettronica, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria; violazione del d.P.R. n. 31/2017, dell'art. 44, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003 e dell'art. 6 della legge n. 241/1990, per la mancata trasmissione del progetto alla Soprintendenza e la mancata convocazione della conferenza di servizi; violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259/2003, dell'art. 4, par. 3, TUE e del decreto ministeriale 4 novembre 2016, in relazione agli obblighi europei e alla tutela della concorrenza. Il Comune ha eccepito anche la tardività dell'impugnazione del regolamento, il rapporto di presupposizione tra regolamento e atto applicativo e la mancata notifica a controinteressati.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbite le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità. Ha ritenuto legittimo il regolamento comunale e il diniego applicativo ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001. Il Parco Negombo è stato qualificato come area specifica e delimitata, benché estesa, caratterizzata da particolare pregio paesaggistico e ambientale, elevata frequentazione e presenza anche di soggetti vulnerabili. Il divieto di installazione è stato quindi ritenuto riferibile a un sito sensibile specificamente individuato e non a un'interdizione generalizzata dell'intero territorio comunale, fermo restando il limite per cui devono essere preservate la copertura e la funzionalità della rete mediante eventuali localizzazioni alternative. Il richiamo all'assimilazione delle infrastrutture alle opere di urbanizzazione primaria non esclude il potere comunale di disciplinarne la localizzazione in relazione a beni e zone sensibili o di pregio. È stata inoltre ritenuta legittima la mancata convocazione della conferenza di servizi: il Comune aveva individuato a monte una ragione ostativa autonoma e insuperabile, aveva inviato il preavviso di diniego e la conferenza avrebbe costituito un inutile aggravio procedurale, non potendo i pareri delle autorità tutorie superare il divieto localizzativo. Il motivo fondato sul diritto dell'Unione e sulla concorrenza è stato giudicato inconferente e comunque infondato, poiché la tutela della concorrenza non imponeva al Comune di concludere positivamente il procedimento né di autorizzare l'impianto nel sito sensibile. La ricorrente è stata condannata a pagare al Comune euro 3.000,00 oltre accessori; spese compensate nei confronti del Ministero della Cultura.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 6, legge n. 36/2001

    I comuni possono adottare un regolamento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge [...] per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio [...]

    La disposizione consente ai Comuni di individuare e proteggere specifici siti sensibili o beni e zone di pregio paesaggistico, ambientale o storico-artistico, purché il divieto non si trasformi in una limitazione generalizzata e sia comunque possibile la copertura di rete mediante localizzazioni alternative.

  • artt. 1, comma 6, e 3, comma 4, d.lgs. n. 259/2003

    Le disposizioni non impediscono al Comune di adottare misure localizzative riferite a specifici siti sensibili, nei limiti del necessario coordinamento tra pianificazione territoriale, minimizzazione dell'esposizione e continuità della rete.

  • art. 43 d.lgs. n. 259/2003

    L'assimilazione delle reti di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria e la compatibilità con le destinazioni urbanistiche non escludono la disciplina comunale della localizzazione in parchi e altre aree sensibili o di pregio.

  • art. 44, comma 7, d.lgs. n. 259/2003

    Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti [...] il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi [...]

    La mancata convocazione della conferenza non determina l'illegittimità della conclusione negativa quando l'amministrazione abbia individuato una ragione ostativa autonoma, già sufficiente a impedire l'installazione, e la conferenza sarebbe inutilmente aggravatoria.

  • art. 10-bis legge n. 241/1990

    Il preavviso di diniego consente il contraddittorio procedimentale; nel caso concreto la ricorrente non ha presentato osservazioni né prospettato localizzazioni alternative.

  • art. 4, paragrafo 3, TUE

    Il principio dell'effetto utile e gli obblighi europei invocati non impongono all'ente locale di autorizzare un impianto in uno specifico sito sensibile né prevalgono sulla disciplina localizzativa ritenuta legittima.

  • art. 6 legge n. 241/1990

    Non impone lo svolgimento di ulteriori fasi procedimentali quando una ragione ostativa già accertata rende inutile la prosecuzione dell'istruttoria.

  • art. 91 c.p.c.

    La parte soccombente è stata condannata al pagamento delle spese in favore del Comune.

Massime di principio

  • L'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001 consente ai Comuni di vietare o limitare l'installazione di impianti di telecomunicazione in siti sensibili specificamente individuati o in beni e zone di particolare pregio paesaggistico, ambientale o storico-artistico, purché la disciplina non introduca un divieto generalizzato e lasci possibile la copertura del territorio mediante localizzazioni alternative.
  • Un parco specificamente delimitato, caratterizzato da particolare pregio paesaggistico o ambientale, elevata frequentazione e presenza anche di soggetti vulnerabili, può essere qualificato come sito sensibile ai fini dell'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.
  • L'assimilazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica alle opere di urbanizzazione primaria non esclude il potere comunale di disciplinarne la localizzazione in specifiche aree sensibili o di pregio, purché sia rispettato il necessario equilibrio tra pianificazione territoriale e continuità della copertura di rete.
  • Quando l'amministrazione individua una ragione localizzativa autonoma e insuperabile che impedisce l'installazione nel sito prescelto, può concludere negativamente il procedimento senza convocare la conferenza di servizi, se questa non potrebbe superare l'ostacolo e determinerebbe un inutile aggravio procedurale.
  • Gli obblighi europei in materia di effetto utile e concorrenza non attribuiscono all'operatore il diritto all'autorizzazione dell'impianto in uno specifico sito sensibile e non impediscono all'ente locale di applicare una disciplina localizzativa conforme all'art. 8, comma 6, della legge n. 36/2001.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioRegolamenti e atti amministrativi generaliConferenza di servizi
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniEnti locali e organizzazione amministrativaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaPartecipazione procedimentalePrincipi di precauzione e prevenzione

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