Ordinanza n. 102/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore di Lecce in data 14.11.2025 NR. -OMISSIS-/MIPG/2^/2025 - DIV. ANT. M.P., notificato in data 05.12.2025, nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, allo stato anche non conosciuto dal ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso orale emesso dal Questore di Lecce ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso orale, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il testo non specifica i singoli motivi di ricorso, ma dalla motivazione dell'ordinanza emerge la contestazione dei presupposti fattuali e giuridici della misura, nonché della valutazione di pericolosità sociale compiuta dall'Amministrazione. Il provvedimento si fondava, secondo quanto riferito dal giudice, su una pluralità di condotte delittuose relative a gravi reati, analiticamente esposte nell'atto impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha qualificato l'avviso orale come misura di prevenzione personale amministrativa di natura ed efficacia meramente monitoria e ha ritenuto sufficiente, per la sua legittima adozione, una valutazione complessiva e prognostica dell'Autorità di pubblica sicurezza circa l'inclinazione del soggetto a comportamenti antigiuridici pericolosi e la sua riconducibilità a una delle categorie previste dall'art. 1 d.lgs. 159/2011. Il sindacato giurisdizionale è stato limitato alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto e della palese illogicità o irragionevolezza della valutazione discrezionale; tali vizi non sono apparsi sussistenti in sede sommaria, anche perché la motivazione dell'atto rappresentava adeguatamente la pluralità delle condotte delittuose. Il giudice ha inoltre rilevato che l'avviso orale può essere adottato anche senza la prova che l'interessato viva prevalentemente dei proventi di attività delittuosa, qualora il modello comportamentale complessivo consenta ragionevolmente di desumere la pericolosità sociale. Quanto al periculum, ha escluso il pericolo di un danno grave e irreparabile, poiché l'avviso orale è la misura meno afflittiva rispetto ai diritti di libertà costituzionalmente garantiti e si risolve in un mero avvertimento a osservare una condotta conforme alla legge. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 159/2011
L'avviso orale è una misura di prevenzione personale amministrativa, avente natura ed efficacia meramente monitoria, diretta a sollecitare il destinatario a modificare il proprio comportamento e a non commettere reati.
art. 1 d.lgs. 159/2011
categorie di cui all’art. 1
La riconducibilità del destinatario a una delle categorie previste dalla norma può essere desunta, in chiave prognostica, dalla valutazione complessiva del suo modello comportamentale e degli elementi indicativi della pericolosità sociale.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto la domanda di sospensione è stata respinta per insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente all'art. 10 del regolamento UE 2016/679, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte.
art. 10 regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L'avviso orale previsto dall'art. 3 d.lgs. 159/2011 è una misura di prevenzione personale amministrativa di natura ed efficacia meramente monitoria, consistente nell'avvertimento al destinatario di modificare la propria condotta e di conformarsi alla legge.
- Ai fini dell'adozione dell'avviso orale è sufficiente una valutazione complessiva e prognostica dell'Autorità di pubblica sicurezza dalla quale emerga, con ragionevolezza, l'inclinazione del soggetto a comportamenti antigiuridici caratterizzati da pericolosità sociale e la sua riconducibilità a una delle categorie dell'art. 1 d.lgs. 159/2011.
- L'avviso orale può essere adottato anche quando non sia dimostrato che l'interessato viva prevalentemente dei proventi di attività delittuosa, se il modello comportamentale complessivo consente comunque di presumere ragionevolmente la pericolosità sociale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione discrezionale di pericolosità sociale deve limitarsi alla verifica della manifesta insussistenza dei presupposti di fatto e della palese illogicità o irragionevolezza della valutazione amministrativa.
- In sede cautelare non sussiste il periculum in mora quando l'avviso orale, quale misura di minore afflittività, si risolve nel mero avvertimento a tenere una condotta conforme alle leggi, senza incidere direttamente sui diritti di libertà del destinatario.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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