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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51643/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio del 09/11/2022 della Corte d'appello di Napoli: 1) nullità della notificazione dell'udienza di rinvio per eseguita comunicazione solo al difensore sostituto (richiamo artt. 161, 102 e 178 c.p.p.); 2) vizio di calcolo della prescrizione perché le circostanze attenuanti ad effetto speciale avrebbero dovuto influire sul termine prescrizionale (richiamo art. 129 c.p.p. in relazione all'art. 157 c.p.); 3) comunque, maturazione della prescrizione della bancarotta fraudolenta; 4) errata quantificazione della diminuzione di pena prevista dall'art. 219, comma 3, legge fallimentare (contestazione che la diminuzione sia stata applicata per un terzo invece che "fino al terzo" oppure che si fosse inteso applicare il minimo della pena).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili o infondati la maggior parte dei motivi: la censura sulla nullità della notificazione è stata respinta per mancata tempestiva eccezione (art. 180 c.p.p.) e, in ogni caso, sanata per raggiungimento dello scopo (art. 184 c.p.p.); l'interpretazione che le attenuanti speciali incidano sul termine di prescrizione è contraria all'art. 157, comma 2, c.p.; la censura sulla maturazione della prescrizione è infondata alla luce degli elementi processuali (sospensioni, decisioni precedenti e passaggio in giudicato parziale). È invece accolta parzialmente la censura sulla motivazione circa la quantificazione della diminuzione di pena per l'attenuante ex art. 219 L. Fall.: la motivazione è omessa/ambigua sul punto e la sentenza impugnata è annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio sulla determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al domicilio per le notifiche; la Corte ha ritenuto la notificazione tardiva e non tempestivamente eccepita, con conseguente applicazione delle norme sulla decadence delle nullità processuali

  • art. 102 cod. proc. pen.

    Riferimento alla designazione del difensore sostituto di udienza; la Corte ha confermato la validità della comunicazione al difensore sostituto quando non è stata tempestivamente contestata

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente per affermare la nullità della notificazione disposta tramite comunicazione al sostituto; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per mancata tempestiva eccezione e per sanatoria

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Applicata dalla Corte per dichiarare decaduta la rilevabilità delle nullità di ordine generale non assolute quando non sollevate nel primo momento utile

  • art. 184 cod. proc. pen.

    Richiamato per il principio della sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto notificatorio quando l'irregolarità non abbia impedito l'esercizio del diritto di difesa

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla prescrizione; la Corte ha ritenuto infondata la pretesa di far valere le attenuanti speciali nel calcolo della prescrizione

  • art. 157 cod. pen.

    Interpretato come norma che esclude l'incidenza delle circostanze attenuanti ad effetto speciale sul termine di prescrizione; le aggravanti ad effetto speciale possono invece influire sul calcolo

  • art. 219 legge fallimentare

    La disposizione prevede una diminuzione della pena "fino al terzo" se il danno patrimoniale è di speciale tenuità; la Corte richiama la giurisprudenza che precisa la portata dell'espressione e censura l'omessa motivazione circa l'entità della riduzione applicata

  • art. 216, 217, 218 legge fallimentare

    Richiamati come riferimenti normativi ai reati fallimentari oggetto del giudizio (bancarotta fraudolenta documentale e per distrazione)

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Citato nella motivazione relativa al passaggio in giudicato di alcuni accertamenti di responsabilità, con conseguente incidenza sulla valutazione della prescrizione e sulla possibilità di riaprire alcune questioni

Massime di principio

  • Le nullità di notifica o di comunicazione relative a udienze devono essere eccepite nel primo momento utile in udienza; in mancanza si applica la decadenza prevista dall'art. 180 c.p.p. e può intervenire la sanatoria per raggiungimento dello scopo (art. 184 c.p.p.).
  • Le circostanze attenuanti ad effetto speciale non si computano ai fini del termine prescrizionale (art. 157, comma 2, c.p.): per il calcolo della prescrizione occorre attenersi alla disciplina che considera solo gli elementi che aumentano la gravità quando espressamente previsti.
  • Quando la Corte riconosce un'attenuante che prevede una diminuzione "fino al terzo", la determinazione concreta dell'entità della riduzione deve essere chiaramente motivata; l'omessa o ambigua motivazione sulla misura della diminuzione rende necessario il rinvio per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.
  • Se in una precedente decisione di annullamento con rinvio è stato dichiarato il passaggio in giudicato (o sono stati fissati elementi decisionali come acquisiti), tali accertamenti vincolano in misura rilevante il successivo giudizio e possono precludere eccezioni come la prescrizione, salvo specifiche novità fattuali o giuridiche.
  • Nel valutare l'irregolarità delle notificazioni ai fini della tutela del diritto di difesa, il giudice verifica non solo la forma, ma anche l'effettiva privazione della possibilità di difendersi: se non dimostrata tale privazione, l'irregolarità può essere considerata non determinante e sanata.

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