Sentenza del 23/10/2015 n. 271 - Comm. Trib. Prov. Mantova
INDEBITA COMPENSAZIONE - CREDITO IVA - Superamento dei limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa compensazione orizzontale oltre il limite non è stata qualificata come irregolarità meramente formale. La parte eccedente il limite non può essere utilizzata in compensazione, ma deve essere richiesta a rimborso oppure riportata come credito IVA. L'indebita compensazione è stata equiparata al mancato pagamento dell'imposta e assoggettata alla sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzo in compensazione orizzontale di un credito IVA relativo all'anno d'imposta 2011 per un importo superiore al limite di 516.456,90 euro previsto dall'art. 34 della legge n. 388/2000. Si discute, in particolare, se il superamento del limite costituisca una mera violazione formale oppure un omesso versamento dell'IVA, con conseguente applicazione della sanzione per omesso versamento.
Norme richiamate
Art. 34 della legge n. 388/2000
limite di Euro 516.456,90
La norma pone, per il periodo considerato, un limite massimo all'utilizzo dei crediti IVA in compensazione orizzontale. L'importo eccedente non può essere compensato, ma deve essere chiesto a rimborso o riportato come credito.
Art. 13 del d.lgs. n. 471/1997
La violazione derivante dall'indebita compensazione oltre il limite è sostanziale e viene trattata come omesso versamento dell'IVA, con applicazione della relativa sanzione.
Massime di principio
- Il superamento del limite quantitativo previsto per la compensazione dei crediti IVA non costituisce, di regola, una semplice irregolarità formale.
- La parte di credito IVA eccedente il limite di compensazione deve essere utilizzata mediante rimborso o riportata negli anni successivi, non impiegata per compensare altri debiti tributari o contributivi.
- Quando una compensazione eccedente il limite determina il mancato versamento dell'imposta dovuta, la violazione può essere sanzionata come omesso versamento ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare l'anno d'imposta, il limite vigente in quel periodo, la natura del credito e l'ammontare complessivamente compensato.
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