Cassazione Penale, Sentenza n. 3133/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello che aveva dichiarato prescrizione del reato di danneggiamento e confermato le statuizioni civili. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto applicabile l'aggravante "su piantate di viti e alberi fruttiferi" aggiunta dal PM in udienza; omissione del Tribunale di dichiarare immediatamente l'improcedibilità ex art.129 c.p.p.; 2) violazione dell'art.522 c.p.p. per difetto di correlazione tra accusa e sentenza (nuove modalità del fatto emerse in dibattimento: uso di pompa, accentuazione della pendenza); 3) omessa considerazione di motivi di appello relativi alla correlazione; 4) richiesta di accertamenti sulla presunta posizione di garanzia del ricorrente (art.40 c.p.); 5) errore sul calcolo della prescrizione, sostenendo che il fatto fosse reato istantaneo (apertura varchi) e che quindi la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la modifica del capo di imputazione operata dal PM in udienza, essendo basata su emergenze probatorie emerse nel dibattimento e correttamente notificate; ha escluso la necessità di una declaratoria immediata di improcedibilità dopo la deposizione della persona offesa; ha affermato che non c'è violazione dell'art.522 c.p.p. perché le modalità aggiuntive ricostruite in dibattimento non hanno mutato radicalmente il fatto contestato ma hanno precisato le modalità del danneggiamento; ha dichiarato inammissibili o infondati i profili che chiedevano rivalutazioni di merito delle prove o una retrodatazione della consumazione, rilevando la natura progressiva e unitaria del danno dovuto al continuo sversamento d'acqua fino ad agosto 2014. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate in euro 1.891,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per lo svolgimento del procedimento con contraddittorio scritto; richiamata solo come riferimento procedurale per lo svolgimento del giudizio.
art. 129 cod. proc. pen.
Disciplina l'improcedibilità per querela tardiva; la Corte ha ritenuto che non sussisteva obbligo di declaratoria immediata dopo la deposizione della persona offesa e che la tardività va valutata congiuntamente alle altre emergenze processuali.
art. 517 e ss. cod. proc. pen.
Regolano le modifiche del capo di imputazione in dibattimento; la Corte ha ritenuto legittima la specificazione dell'aggravante in udienza in presenza di nuove emergenze probatorie e con corretta notifica.
art. 522 cod. proc. pen.
Stabilisce il principio di correlazione tra accusa e sentenza; la Corte ha applicato un criterio sostanziale (non meramente letterale) valutando che le modalità emerse non hanno mutato essenzialmente l'oggetto dell'imputazione né hanno arrecato pregiudizio alla difesa.
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Motivo di ricorso per cassazione relativo al vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le censure insufficienti o inesistenti sotto il profilo logico-giuridico richiesto per la censura in Cassazione.
art. 40 cod. pen.
Norma sulla posizione di garanzia; la Corte ha osservato che non risultavano accertamenti tali da configurare una posizione di garanzia del ricorrente e che il ricorso non aveva dimostrato vizi decisivi su questo punto.
art. 157 cod. pen.
Riguarda la continuazione o il concorso di reati; la questione della natura istantanea vs. progressiva del reato è stata affrontata dalla Corte: il danno è considerato progressivo e unitario per il continuo sversamento d'acqua, con conseguenze per il calcolo della prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Dispone la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili.
Massime di principio
- La modificazione del capo di imputazione in dibattimento è ammissibile se fondata su nuove emergenze probatorie e se il mutamento è una specificazione, non una trasformazione radicale del fatto; deve essere notificata e consentire all'imputato di difendersi.
- La verifica della correlazione accusa-sentenza deve essere svolta sul piano sostanziale: non basta un confronto letterale; è necessario accertare se l'imputato ha potuto concretamente difendersi sull'oggetto della accusa.
- La declaratoria immediata di improcedibilità per tardività della querela non è automatica al primo atto processuale (es. deposizione della persona offesa); la tardività va considerata unitamente alle altre emergenze e alla valutazione della credibilità.
- Quando un illecito si realizza mediante condotte progressive (es. continuo sversamento d'acqua) la consumazione può essere valutata come un'unica vicenda fattuale protrattasi nel tempo, con effetti sul calcolo della prescrizione diversi rispetto al reato istantaneo.
- La Corte di Cassazione non rivaluta il merito probatorio ma controlla la tenuta logica della motivazione: le critiche che mirano a una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili se non indicano travisamenti logico-giuridici specifici.
- Per preservare censure in sede di legittimità è importante sollevare tempestivamente e nei modi dovuti (in appello o nei motivi originari) i profili che si intendono poi portare in cassazione; motivi nuovi in cassazione sono spesso inammissibili.
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