Sentenza n. 185/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento previa sospensione cautelare dell’efficacia della comunicazione di avvio del procedimento di ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate - procedimento prot. n. CU/57673/2022 e rep. n. CU/1044/2022 del 17 giugno 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comunicazione di avvio del procedimento di ingiunzione di demolizione relativa a opere edilizie ritenute abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la comunicazione con cui Roma Capitale le aveva notificato, quale occupante ritenuta responsabile dei lavori, l’avvio del procedimento finalizzato all’ingiunzione di demolizione di opere realizzate su un immobile sito in Roma. Le opere consistevano in un ampliamento residenziale di circa 60 mq, realizzato in legno, metallo e vetro, con copertura inclinata, nonché in una scala in muratura con apertura di un accesso pedonale sulla strada. L’amministrazione aveva ritenuto gli interventi eseguiti in assenza di titolo abilitativo, in totale difformità o con variazioni essenziali, in violazione dell’art. 33 d.P.R. 380/2001 e dell’art. 16 l.r. Lazio 15/2008. La ricorrente ha dedotto la non abusività delle opere e, quindi, l’illegittimità dell’atto impugnato. Roma Capitale e gli altri soggetti costituiti hanno eccepito il difetto di interesse, rilevando la carenza di lesività della comunicazione di avvio. La domanda cautelare era stata respinta perché l’atto non presentava carattere lesivo e mancava il periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, prendendo atto della dichiarazione resa dal difensore della ricorrente all’udienza del 14 novembre 2025. Il Collegio ha ritenuto di poter definire la causa sulla base della ragione più liquida, senza esaminare l’eccezione preliminare di inammissibilità per difetto di interesse né il merito della contestazione sulla natura abusiva delle opere. La decisione è stata adottata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Le spese sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione; il TAR lo ha applicato a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla ricorrente.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato dall’amministrazione quale base normativa della contestazione edilizia relativa alle opere ritenute realizzate in assenza di titolo, in totale difformità o con variazioni essenziali; la norma non è stata esaminata nel merito.
art. 16 l.r. Lazio 15/2008
Richiamato dall’amministrazione insieme all’art. 33 d.P.R. 380/2001 quale fondamento della qualificazione abusiva degli interventi; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di improcedibilità.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza necessità di esaminare il merito delle censure.
- Il giudice amministrativo può definire la controversia sulla base della ragione più liquida, omettendo l’esame di questioni preliminari e di merito ulteriori quando la sopravvenuta carenza di interesse è sufficiente a chiudere il giudizio.
- La mera comunicazione di avvio di un procedimento repressivo edilizio, in quanto atto endoprocedimentale privo di immediata lesività secondo la valutazione compiuta nel caso concreto, non determina di per sé la sussistenza del periculum in mora ai fini cautelari.
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