Cassazione Penale, Sentenza n. 41718/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per più fatti di bancarotta fraudolenta (società "s.r.l. Nuova Spurghi Jet" fallita il 17/11/2015). Il ricorrente deduceva insufficiente prova dell'elemento soggettivo: in particolare contestava la valutazione relativa alla stipula di una polizza assicurativa (sostenendo che la Corte di appello avrebbe valutato il momento dell'esecuzione anziché quello della stipula, 15/03/2010), la qualificazione come distrattiva del finanziamento soci infruttifero a favore della partecipata "Aghepos s.r.l." (sostenendo che l'operazione avrebbe potuto produrre vantaggi compensativi per la fallita) e l'inesistenza o la prescrizione delle condotte di falsa esposizione nei bilanci 2011-2012; inoltre contestava la mancanza di elementi che provassero la consapevolezza dell'abnormità delle scritture nel bilancio 2013.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto le censure generiche e indirizzate a una rivalutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. Ha confermato che la Corte d'Appello ha fornito motivazione adeguata e coerente sia sull'elemento oggettivo sia su quello soggettivo. Ha ritenuto infondata l'argomentazione sui presunti vantaggi compensativi derivanti dal finanziamento della partecipata, sottolineando che chi invoca tale giustificazione deve dimostrare in modo specifico il saldo finale positivo o la prevedibilità concreta dei vantaggi. Ha inoltre ritenuto generica e infondata la questione di prescrizione relativa ai bilanci 2011-2012. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 2634 cod. civ.
Richiama la necessità, per chi invoca operazioni infragruppo a giustificazione di trasferimenti patrimoniali, di provare specificamente il saldo finale positivo delle operazioni o la concreta prevedibilità di vantaggi compensativi per la società apparentemente danneggiata; in mancanza, l'operazione può essere qualificata come distrattiva ai fini della bancarotta fraudolenta patrimoniale.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nella fattispecie la Corte ha irrogato una sanzione pari a euro 3.000,00.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita la mera rivalutazione del materiale probatorio o una critica generica della valutazione di merito: i motivi che chiedono una rinnovata valutazione dei fatti sono, di regola, inammissibili.
- Per escludere la natura distrattiva di trasferimenti intra-gruppo è necessario disporre di elementi specifici che dimostrino un vantaggio concreto e prevedibile per la società che apparentemente subisce il danno; l'allegazione generica della mera appartenenza al medesimo gruppo non è sufficiente.
- Le censure sull'elemento soggettivo del reato richiedono argomentazioni dettagliate e, se fondate su profili temporali (es. momento della stipula vs momento dell'esecuzione), devono collegare in modo preciso lo stato patrimoniale della società alle date rilevanti.
- Le doglianze relative alla prescrizione devono indicare con precisione il dies a quo e il calcolo dei termini; affermazioni generiche sulla prescrizione sono normalmente ritenute inidonee.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile può essere condannato a pagare spese processuali e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; questo costituisce deterrente contro ricorsi meramente dilatori o vaghi.
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