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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23034/2023 del 25/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per furto in appartamento aggravato da violenza sulle cose sollevando tre censure: (1) insufficienza e manifesta illogicità della motivazione perché la condanna si sarebbe fondata solo sul rinvenimento di due impronte papillari sul vetro dell'effrazione, senza ulteriori indizi che dimostrassero l'effettiva esistenza della refurtiva o il collegamento dell'imputato al fatto; (2) mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per il solo motivo dei precedenti penali specifici; (3) mancata o insufficiente motivazione in ordine all'applicazione della recidiva e alla mancata riconduzione della pena nel minimo edittale, questioni già dedotte in appello.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto fondata e congrua la motivazione dei giudici di merito, che hanno dato rilievo probatorio decisivo alle impronte papillari rinvenute sul vetro dell'effrazione e riconducibili con certezza al ricorrente, nonché all'attività investigativa immediata e alla documentazione fotografica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è giudizio di merito insindacabile in sede di legittimità, e la Corte ha ritenuto congruo il diniego in considerazione dei numerosi precedenti specifici dell'imputato. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile nella prima parte perché la Corte d'Appello ha richiamato e confermato le argomentazioni di primo grado sull'esistenza della recidiva; nella seconda parte la contestazione sulla determinazione della pena entro la cornice edittale è stata considerata priva di vizi di manifesta illogicità. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Criteri di motivazione reclamabili in cassazione per vizio di motivazione; la Corte ha valutato i motivi secondo i limiti di sindacabilità della motivazione impugnata e li ha ritenuti manifestamente infondati o inammissibili.

  • art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Limiti formali per la presentazione dei motivi in ricorso per cassazione; il ricorso è stato articolato nei limiti richiesti da tale norma.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia correttamente applicato gli indici di cui all'art. 133 per negare le attenuanti in presenza di precedenti specifici.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna per spese e somme a carico del ricorrente per ricorso manifestamente inammissibile o infondato; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il rinvenimento di impronte papillari su un oggetto pertinente al reato costituisce prova idonea a fondare la responsabilità, salvo che l'imputato dia una spiegazione alternativa credibile che giustifichi la presenza delle impronte.
  • La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è essenzialmente una valutazione di merito e, se motivata in modo non contraddittorio, è difficilmente sindacabile in sede di cassazione.
  • Quando la corte d'appello conferma una condanna doppia conforme, le ragioni di merito possono essere richiamate dalla motivazione di primo grado e la cassazione non sempre ammette una nuova rianalisi dettagliata degli stessi fatti.
  • Per ottenere l'accoglimento in cassazione per vizi di motivazione occorre dimostrare specifiche contraddizioni, illogicità manifeste o carenze argomentative rilevanti e non contestazioni meramente alternative o generiche.
  • Ricorsi manifestamente infondati o non conformi ai limiti di legge possono comportare sanzioni economiche a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; è quindi importante una valutazione preventiva della fondatezza delle censure.

Testo integrale

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