Sentenza n. 397/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento -del silenzio inadempimento serbato sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 30.10.24 per l’adozione delle sanzioni ex art. 31 DPR 380/01, in relazione alle opere abusive realizzate dai controinteressati in un terreno adiacente, nonché per il conseguente accertamento dell’obbligo del Comune di Giugliano in Campania.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento sull'istanza per l'adozione delle sanzioni edilizie ex art. 31 d.P.R. 380/2001
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito contro il silenzio inadempimento serbato dal Comune su un'istanza del 30 ottobre 2024, con la quale aveva chiesto l'adozione delle sanzioni previste dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 in relazione a opere abusive realizzate da soggetti controinteressati su un terreno adiacente a quello di sua titolarità, nonché l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato che il Comune aveva attivato il proprio potere provvedimentale, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'attivazione provvedimentale del Comune nelle more del giudizio, intervenuta il giorno successivo alla notificazione del ricorso all'amministrazione. Poiché l'intervento amministrativo ha soddisfatto la pretesa azionata, non residuava interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio. Le spese sono state compensate tra le parti, ritenendo equo tale regolamento in ragione della tempestività dell'intervento comunale.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
La norma è richiamata quale base delle sanzioni edilizie richieste dalla società al Comune in relazione alle opere abusive; la sentenza non ne esamina nel merito i presupposti applicativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare la pretesa sostanziale azionata, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La tempestiva attivazione dell'amministrazione, intervenuta immediatamente dopo la notificazione del ricorso, può giustificare la compensazione delle spese di lite.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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