Ordinanza n. 214/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - dell’informativa interdittiva di cui al decreto prefettizio prot. n. -OMISSIS- - della nota prefettizia prot. -OMISSIS-; - del verbale di audizione personale dell’interessato in data -OMISSIS- - dell’ordinanza del Comune di Spezzano Albanese n. -OMISSIS- con la quale è stato ordinato il divieto di proseguire le attività commerciali, nonché sono state disposti la revoca di ogni titolo abilitativo e l’obbligo di procedere alla chiusura dei locali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha rigettato la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a., ritenendo che le censure non apparissero prima facie fondate. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, ha inoltre considerato prevalente l'interesse tutelato dalla pubblica amministrazione. Non è stata quindi sospesa l'efficacia degli atti impugnati. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia, atti prefettizi connessi e ordinanza comunale di divieto di prosecuzione delle attività commerciali, revoca dei titoli abilitativi e chiusura dei locali
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di un'impresa individuale ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, un'informativa interdittiva prefettizia, una nota prefettizia, il verbale di audizione personale e un'ordinanza del Comune di Spezzano Albanese con cui era stato disposto il divieto di proseguire le attività commerciali, la revoca di ogni titolo abilitativo e la chiusura dei locali. Il testo non espone analiticamente le singole censure di legittimità dedotte, limitandosi a riferire che le censure, a una valutazione prima facie, non apparivano suscettibili di favorevole valutazione.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il giudice l'ha rigettata per l'assenza, a una valutazione prima facie, di elementi favorevoli e per la prevalenza dell'interesse pubblico nel bilanciamento degli interessi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento amministrativo può essere negata quando le censure dedotte non risultino prima facie suscettibili di accoglimento.
- Nel giudizio cautelare il bilanciamento degli interessi contrapposti può condurre al rigetto della domanda quando l'interesse pubblico sotteso all'esecuzione dell'atto risulti prevalente rispetto all'interesse privato alla sospensione.
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