Cassazione Penale, Sentenza n. 2258/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per furto (art. 624-bis, ipotesi aggravata) lamentando: 1) errori nella determinazione della pena in concreto, sostenendo che i giudici avrebbero applicato una disciplina normativa diversa (più gravosa) rispetto a quella vigente al momento del fatto e che la multa irrogata fosse incongrua; 2) mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. (danno di particolare tenuità), contestando che la Corte territoriale abbia considerato rilevanti per la gravità del fatto gli effetti sulla "immagine" dell'albergo e il danno economico derivante da una presunta pubblicità negativa, che secondo la difesa non riguarda direttamente la persona offesa del reato e non sarebbe provata
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Sul primo motivo ha rilevato che non sussiste errore di disciplina applicata: la normativa applicabile è quella vigente al tempo del fatto e, per la specifica ipotesi aggravata contestata, la forbice edittale allora prevista non era quella indicata dal ricorrente; la pena di tre anni corrisponde al minimo edittale per la fattispecie considerata. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale secondo la quale il valore intrinseco del bene sottratto (€300) non rientra nella speciale tenuità prevista dall'art. 62 n.4 c.p., richiamando la consolidata giurisprudenza che richiede un danno di rilevanza minimale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen., comma 3
Fattispecie contestata (furto aggravato da circostanze di cui all'art. 61); la Corte ricostruisce che, alla data del fatto, il quadro edittale applicabile prevedeva la reclusione a partire da tre anni, per cui l'applicazione della pena minima è conforme alla norma vigente all'epoca
art. 61 cod. pen. (n.11)
Circostanze aggravanti richiamate nell'imputazione che giustificano l'inquadramento nella particolare ipotesi aggravata
art. 62 n.4 cod. pen.
Circostanza attenuante relativa al danno patrimoniale di particolare tenuità; la Corte ricorda che per la sua concessione il danno alla parte offesa deve essere di rilevanza minima e che la prova del valore può anche essere testimoniale
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di impugnazione in Cassazione richiamati dall'introduzione del ricorso; la Corte verifica che i motivi dedotti rientrino nei limiti procedurali
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione dell'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha liquidato €3.000 in considerazione dei motivi di inammissibilità
Massime di principio
- La legge da applicare è quella vigente al momento del fatto: in controversie relative alla determinazione del trattamento sanzionatorio è fondamentale verificare quale comma dell'articolo penale fosse applicabile alla data del reato e non confondere ipotesi diverse previste dallo stesso articolo
- Per la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. il danno patrimoniale deve essere di "particolare tenuità" (rilevanza minima); la quantificazione (anche se modesta) può escludere l'attenuante se la giurisprudenza la ritiene non irrilevante nel caso concreto
- La prova del valore del bene sottratto può essere anche testimoniale: non sono sempre necessari documenti o perizie, ma serve una valutazione congrua e motivata da parte del giudice
- Il danno alla "immagine" o le conseguenze economiche per il datore di lavoro non si confondono automaticamente con il danno subito dalla persona offesa dal reato; tali elementi, se non direttamente riconducibili alla specifica offesa o non provati, non possono essere usati per escludere l'attenuante di tenuità
- In sede di ricorso per cassazione è essenziale confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata e con la giurisprudenza consolidata: argomentazioni generiche o basate su errata ricostruzione della normativa applicabile sono destinate a risultare infondate
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'obbligo di pagare le spese processuali e somme alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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